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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38515/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La società attrice aveva chiesto di accertare che, in relazione a fabbricati siti in Gela, fosse comproprietaria delle scale e dell'accesso ai piani superiori con ingresso da via Ventura. I convenuti avevano resistito alla domanda e proposto domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva per usucapione dell'accesso da via Ventura. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e accolto la domanda di usucapione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando: motivazione apparente o comunque insufficiente perché la Corte territoriale avrebbe mutato il giudizio rispetto al Tribunale senza spiegare perché fosse più convincente la prova testimoniale favorevole ai convenuti, soprattutto la deposizione di una teste; errata valutazione della prova per aver ritenuto dimostrato il possesso uti dominus dei convenuti e l'esclusione del diritto dei terzi di accedere ai piani superiori; improprio richiamo all'esito di un precedente giudizio possessorio, che non avrebbe provato il possesso ad excludendum della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse una motivazione comprensibile, puntualmente riferita al caso concreto e alle risultanze istruttorie, e che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, se non quando esso conduca effettivamente alla sussunzione normativa contestata. Non vi è stata liquidazione delle spese per mancata difesa degli intimati; è stato però dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si traducano in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione della regola dell'onere della prova non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge o di nullità della sentenza non consente il riesame del merito; il sindacato della Corte resta limitato ai vizi rilevanti in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio deve svolgersi per ciascun motivo e può condurre a declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si ponga in contrasto con orientamenti consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È richiamato solo incidentalmente nel contesto del filtro di inammissibilità, senza costituire la base decisoria principale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità, come norma che si collega a una rapida definizione dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Viene evocato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo per analogia nel discorso sul filtro di inammissibilità e non come norma direttamente applicata al caso.

Massime di principio

  • In cassazione è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in un vizio costituzionalmente rilevante dell'esistenza stessa della motivazione; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o la diversa valutazione delle prove.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, la selezione delle prove rilevanti e il peso attribuito alle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in legittimità se la motivazione è logicamente e testualmente riconoscibile.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice e a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
  • La motivazione non è apparente se, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e il suo collegamento con le risultanze di causa.
  • Per dedurre utilmente in cassazione un errore nella valutazione delle prove, il ricorrente deve indicare specificamente le circostanze probatorie trascurate o mal interpretate e la loro decisività; altrimenti la censura resta generica.
  • La deduzione di violazione di legge non basta da sola a riaprire il giudizio di merito: occorre che l'accertamento fattuale sia effettivamente incompatibile con la norma invocata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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