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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22838/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, iscritto all’A.I.R.E. e residente all’estero, aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e addizionale regionale relativo all’anno 2007, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo in data successiva alla notifica. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo valida la notifica dell’atto. In appello la CTR aveva confermato la decisione, reputando regolare la notificazione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dall’A.I.R.E., perfezionatasi per compiuta giacenza; aveva inoltre ritenuto valida, in ogni caso, anche la seconda notifica e insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 14 l. 890/1982, assumendo che la raccomandata con A/R fosse valida solo se eseguita da un soggetto abilitato e con relata di notificazione; 2) violazione dell’art. 8, comma 4, l. 890/1982 per mancanza di prova dell’invio della CAD; 3) violazione degli artt. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973, 143 c.p.c., 2700 c.c. e 221 c.p.c., contestando la ritenuta non necessità della seconda notifica e l’asserita mancanza di ricerche del messo; 4) violazione dell’art. 153 c.p.c., sostenendo che l’impossibilità di ritirare il plico presso la casa comunale avrebbe imposto la rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che, per i contribuenti non residenti iscritti all’A.I.R.E., la notificazione dell’avviso di accertamento può essere validamente eseguita mediante spedizione diretta di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E., secondo l’art. 60, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto la raccomandata era stata inviata all’indirizzo corretto e si era perfezionata per compiuta giacenza, essendo risultato che il destinatario non aveva ritirato il plico. Ha poi ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la seconda notifica non era necessaria, poiché la prima si era regolarmente perfezionata; comunque anche la seconda era conforme a diritto, dato che il messo aveva attestato l’assenza di residenza, abitazione o domicilio nel Comune del precedente domicilio fiscale e il contribuente non aveva dedotto un domicilio eletto in Italia. Infine ha respinto il quarto motivo, chiarendo che la CTR non aveva negato in astratto la rimessione in termini, ma l’aveva esclusa per mancanza di circostanze integranti forza maggiore o evento eccezionale; inoltre il ricorrente non aveva soddisfatto l’onere di autosufficienza sul punto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    commi 4 e 5; comma 1, lett. e)

    per i contribuenti non residenti la notifica è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dall’A.I.R.E. o comunque all’indirizzo estero rilevante; solo in caso di esito negativo si applica la disciplina dell’irreperibilità assoluta. La raccomandata diretta dall’Ufficio è sufficiente secondo la fattispecie esaminata.

  • art. 14 L. 890/1982

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell’art. 60, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 per la notifica ai contribuenti non residenti.

  • art. 8, comma 4, L. 890/1982

    il motivo è stato ritenuto infondato perché la notifica esaminata seguiva la disciplina speciale per i residenti all’estero; non è stata accolta la tesi della nullità per difetto di prova della CAD.

  • art. 143 c.p.c.

    invocato per sostenere l’applicazione della notifica agli irreperibili, ma ritenuto non pertinente perché la notifica all’estero era regolarmente eseguita all’indirizzo A.I.R.E.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare le attestazioni del messo notificatore, ma senza effetto decisivo alla luce della ritenuta regolarità della notifica.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alle contestazioni sulla verbalizzazione della notifica, ma non idoneo a scalfire la motivazione della CTR.

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone la dimostrazione di forza maggiore o di circostanze eccezionali non imputabili; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i contribuenti non residenti iscritti all’A.I.R.E., la notificazione degli atti tributari è validamente eseguita mediante spedizione diretta di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E., senza necessità di ricorrere in via primaria alla disciplina ordinaria della notificazione agli irreperibili.
  • La notificazione si perfeziona, nel caso esaminato, con la compiuta giacenza del plico presso l’indirizzo estero corretto, quando risulti che il destinatario è stato avvisato e non ha ritirato la raccomandata.
  • La seconda notifica secondo la procedura per irreperibilità assoluta non è necessaria se la prima notificazione ai sensi dell’art. 60, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 si è già regolarmente perfezionata.
  • Chi contesta la regolarità della notificazione o chiede la rimessione in termini deve allegare e dimostrare specificamente i presupposti dedotti; la mera affermazione di prova "per tabulas" non soddisfa l’onere di autosufficienza del ricorso.
  • La rimessione in termini è istituto eccezionale e richiede la prova di un impedimento derivante da forza maggiore o da circostanze oggettivamente eccezionali e non imputabili alla parte.

Come è indicizzato

MaterieConseguenza dell'avviso di accertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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