Cassazione Civile, Ordinanza n. 01306/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando la memoria della ricorrente come rinuncia implicita alla decisione nel merito, comunicata ritualmente alla controparte ai sensi dell’art. 390, comma 3, c.p.c. Ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2006. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato memoria sostenendo di aver presentato dichiarazione di definizione agevolata delle "cartelle oggetto di controversia" e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che tali allegazioni non erano idonee a fondare una declaratoria di estinzione perché riferite a cartelle e non all’avviso di accertamento impugnato, perché non era indicata la normativa applicabile, né documentata la regolarità della domanda di accesso al beneficio, né provato l’avvenuto pagamento. Tuttavia ha ritenuto che la manifestazione di non avere più interesse alla decisione integrasse una rinuncia implicita al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte, determinando l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
La memoria depositata in prossimità della decisione è stata valorizzata ai fini della valutazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
La rinuncia al ricorso, anche implicita, non richiede accettazione della controparte se ritualmente comunicata dalla cancelleria.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
La norma transitoria è stata richiamata per l’applicabilità ratione temporis del novellato art. 390, comma 3, c.p.c.
Richiamata insieme al D.Lgs. n. 149 del 2022 come fonte della disciplina transitoria applicata al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione della particolare vicenda processuale.
Richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La manifestazione, anche implicita, di non avere più interesse alla decisione del ricorso può integrare una rinuncia al ricorso, se ritualmente comunicata alla controparte, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della parte controricorrente quando sia effettuata secondo le forme previste dal codice di rito.
- La semplice allegazione di una definizione agevolata non è sufficiente a ottenere l’estinzione del giudizio se non è chiarito il titolo normativo applicabile, non è documentata la regolarità della domanda e non è provato l’adempimento dei pagamenti dovuti.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse in un contesto peculiare, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese e può escludere il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina applicabile.
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