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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06353/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale, emesso per la mancata registrazione di una sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto la proprietà dei contribuenti su un terreno in agro di Villasimius. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale della Sardegna aveva respinto l’appello dell’Ufficio e solo parzialmente accolto quello dei contribuenti. Successivamente, nel giudizio di cassazione, i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022; l’Agenzia aveva però negato la definizione sostenendo che la lite non fosse integralmente soccombente per il Fisco, ma caratterizzata da soccombenza ripartita, con conseguente obbligo di versare una somma diversa e non integralmente azzerata dal pregresso versamento. La contribuente aveva quindi impugnato il diniego, mentre l’Agenzia aveva anche chiesto la revocazione del decreto presidenziale di estinzione emesso dopo la domanda di definizione. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di merito l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR si fosse limitata a un’adesione acritica alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello relativi alla stima del terreno e all’utilizzabilità degli elementi valorizzativi (valore dichiarato in sede di registrazione, valore di successione, valore espropriativo e valori ICI). I successivi motivi denunciavano, in sintesi, omessa pronuncia e violazione delle norme del D.P.R. n. 131/1986 sulla determinazione del valore imponibile, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha anzitutto revocato il decreto presidenziale di estinzione del 19/12/2023, ritenendo ammissibile e fondato l’interesse dell’Agenzia a rimuoverlo a seguito del diniego di definizione agevolata. Ha poi rigettato il ricorso proposto contro il diniego della definizione agevolata, rilevando che la lite era stata definita solo parzialmente nei gradi di merito e che quindi non poteva operare il criterio della totale soccombenza dell’Ufficio: il calcolo della somma dovuta doveva seguire le regole per le controversie con soccombenza ripartita, con pagamento dell’importo relativo alla parte confermata e riduzione per la parte annullata, al netto di quanto già versato. Nel merito del ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza tributaria regionale, la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente perché priva di un effettivo esame critico dei motivi d’appello e risolta in un’adesione acritica alla pronuncia di primo grado. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle liti tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale presuppone la corretta individuazione del grado di soccombenza: se la sentenza di merito ha accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, non opera il criterio della totale soccombenza del Fisco, ma quello della soccombenza ripartita, con calcolo dell’importo dovuto secondo le percentuali previste dalla legge.
  • Il decreto di estinzione emesso in seguito alla domanda di definizione agevolata ha carattere anticipato e può essere revocato se l’Agenzia delle entrate emette successivamente il diniego di condono; l’interesse dell’Amministrazione a ottenere la revoca è riconosciuto perché necessario a rimuovere gli effetti processuali della definizione non perfezionata.
  • La Corte di cassazione configura come nulla, per motivazione apparente, la sentenza d’appello che si limiti a una adesione generica alla decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado.
  • In sede di legittimità, quando viene accolto il motivo relativo alla nullità della motivazione, gli ulteriori motivi concernenti violazioni di legge o omessa pronuncia restano assorbiti se la cassazione con rinvio impone un nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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