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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34156/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio origina da due verbali di accertamento di violazioni del codice della strada emessi dalla Polizia Stradale nei confronti di un soggetto che ha proposto querela di falso contro tali verbali, sostenendo che le attestazioni contenute negli atti fossero false. La Corte d'appello aveva dichiarato ammissibile la querela ma l'aveva respinta nel merito, ritenendo inidonei i capitoli di prova testimoniale articolati per dimostrare che il trasgressore aveva tenuto una condotta di guida corretta e contestando che le dichiarazioni difensive del medesimo potessero avere la stessa efficacia probatoria degli accertamenti della polizia. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2700 c.c. e 57 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la qualità di pubblico ufficiale del ricorrente e che la prova testimoniale fosse stata ingiustamente ritenuta generica e inidonea, nonostante nel giudizio di querela di falso non sussisterebbero limiti di prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che nei verbali consegnati al ricorrente era stato impedito di inserire le proprie dichiarazioni e che le copie non coincidevano con gli originali, nei quali compariva la dicitura "nulla"; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato il ricorrente alle spese nonostante la riforma della decisione di primo grado sulla sola ammissibilità della querela e quindi, secondo lui, in presenza di reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la qualità di pubblico ufficiale del ricorrente, anche se carabiniere, non poteva attribuire alle sue dichiarazioni difensive la stessa efficacia probatoria degli accertamenti contenuti nei verbali di polizia, e perché la censura sulla genericità della prova testimoniale non era stata adeguatamente specificata in ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su questioni non trattate nella sentenza impugnata e dedotte senza dimostrare di averle già sottoposte al giudice di merito, in violazione del principio di specificità. Ha respinto il terzo motivo perché, ai fini della regolazione delle spese, rileva l'esito complessivo del giudizio e non il solo accoglimento di una questione intermedia: la querela di falso è stata comunque respinta nel merito, sicché il ricorrente è rimasto soccombente. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    il verbale formato dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

  • art. 57 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualifica di pubblico ufficiale, ma la Corte ha escluso che ciò consentisse di equiparare alle risultanze del verbale le dichiarazioni difensive del trasgressore.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità perché le circostanze prospettate non risultavano trattate nella sentenza impugnata.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la regolazione delle spese deve essere effettuata in base all'esito complessivo del giudizio e non in base all'accoglimento di singole questioni interne alla causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso, pur non operando limiti di prova in astratto, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato ingresso di mezzi istruttori deve indicare specificamente i capitoli di prova, trascriverne il contenuto e dimostrarne la decisività rispetto all'esito della controversia.
  • La qualità soggettiva della parte che contesta un verbale non consente, di per sé, di attribuire alle sue dichiarazioni difensive la medesima efficacia probatoria dell'atto pubblico formato dall'accertatore.
  • Se una questione di fatto non risulta esaminata nella sentenza impugnata, in cassazione è inammissibile dedurla per la prima volta senza allegare e indicare specificamente dove fosse stata già proposta nel giudizio di merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali rileva il risultato complessivo della lite e non l'accoglimento di una singola questione o fase intermedia del giudizio.
  • La prova testimoniale non può essere contestata in cassazione con censure generiche: occorre riprodurre i capitoli dedotti e spiegare il nesso tra il loro mancato esame e la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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