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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28669/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per l'annualità 2008 nei confronti di un amministratore e socio di maggioranza di una società in accomandita semplice e della moglie socia di minoranza, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. I contribuenti impugnavano gli atti deducendone l'illegittimità; la CTP rigettava, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo che, cessata la società di persone e costituita quasi contestualmente una s.r.l. nella stessa sede e con il medesimo oggetto sociale, vi fosse continuità dell'attività e delle rimanenze, ma soprattutto annullava gli avvisi per mancata attivazione del contraddittorio preventivo in materia di studi di settore. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 92, comma 7, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse applicato erroneamente il principio di continuità dei valori di bilancio e avesse dato per scontato il transito delle rimanenze tra soggetti diversi senza prova del contribuente; inoltre assumeva che l'Ufficio avesse proceduto ad accertamento analitico-induttivo per il quale non era necessario il preventivo contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze dell'Agenzia non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato l'annullamento esclusivamente sulla ritenuta omissione del contraddittorio preventivo, mentre il ricorso si diffondeva su questioni relative alle rimanenze e alla continuità dei valori di bilancio, prive di attinenza decisiva rispetto alla statuizione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che l'asserzione finale sul carattere analitico-induttivo dell'accertamento era troppo generica e non autosufficiente, perché non collegata specificamente agli atti e alle questioni controverse. Nulla è stato disposto sulle spese perché i contribuenti sono rimasti intimati.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specificamente riferiti alla decisione impugnata; censure non attinenti al decisum equivalgono a mancata enunciazione dei motivi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente come base dell'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché il motivo è inammissibile.

  • art. 92, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente in tema di continuità dei valori di bilancio e rimanenze, ma non esaminato nel merito per difetto di pertinenza del motivo.

  • art. 2462 c.c.

    Citato nella motivazione della CTR come limite di responsabilità cui si sarebbe voluto ricondurre l'operazione societaria, ma non costituisce la ratio decidendi scrutinata dalla Corte di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incardinato il motivo come violazione di legge; la Corte però ha rilevato che la censura non si confrontava con la decisione impugnata.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Citando la disciplina del rinvio camerale ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, la Corte indica il contesto processuale della trattazione.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • legge 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamata nel testo come erroneo riferimento al contraddittorio preventivo, ma la Corte non sviluppa ulteriormente il profilo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specificamente calibrate sulla ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze che si appuntino su questioni diverse o non decisive sono inammissibili per difetto di motivi ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
  • L'ammissibilità del motivo richiede autosufficienza e puntuale correlazione tra la contestazione e gli atti o le statuizioni impugnate; un'affermazione apodittica, priva di richiamo concreto agli elementi di causa, non è sufficiente.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una sola ragione autonoma e assorbente, il ricorrente deve censurare proprio quella ragione: anche una critica fondata su questioni di merito differenti non può incidere sull'esito della sentenza.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso se le doglianze non attengono in modo specifico al decisum della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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