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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22709/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico, aspecifico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, a sei mesi di arresto per i reati contestati di cui agli artt. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e 116, commi 15-17, cod. strada, con recidiva biennale. L'unico motivo dedotto lamentava una asserita nullità della sentenza per violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta del tutto generica e meramente reiterativa di quella già proposta in appello, senza confronto con la motivazione del giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato in appello richiamando la personalità dell'imputato e i plurimi precedenti penali, e che la giurisprudenza citata conferma che le attenuanti generiche non hanno funzione automatica e possono essere negate in assenza di elementi positivi specifici.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, ma non oggetto di specifica discussione di merito nel ricorso

  • art. 116, commi 15-17, cod. strada

    ulteriore titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non hanno funzione automatica e richiedono elementi specifici e positivi che ne giustifichino il riconoscimento; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i limiti della non arbitrarietà e della motivazione sufficiente

  • art. 133 c.p.

    la commisurazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di gravità del fatto e capacità a delinquere

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    il ricorso deve contenere motivi specifici; la genericità/aspecificità del motivo ne impedisce l'ammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso consegue alla mancanza di specificità dei motivi

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 46 del 2024

    "non svolgono nel sistema una funzione genericamente indulgenziale"

    le attenuanti generiche non sono un beneficio automatico e generalizzato

  • Corte cost. n. 197 del 2023

    "l'essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore"

    le attenuanti generiche servono a valorizzare elementi individualizzanti di minor disvalore

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e apodittico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi specifici, potendo valorizzare anche la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico o meramente indulgenziale: richiedono la presenza di circostanze concrete e puntuali idonee a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è non arbitraria, non illogica e sufficiente.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la specificità dei motivi; la loro genericità o aspecificità determina l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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