Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa sulla base di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008, sostenendo che, dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione ed essersi svolti alcuni incontri con l'Ufficio, l'Amministrazione avesse interrotto senza esito il procedimento e avesse poi iscritto a ruolo le somme e notificato la cartella. La Commissione regionale aveva respinto le doglianze sul punto principale, ma aveva annullato la pretesa sanzionatoria ritenendo che la condotta dell'Ufficio fosse contraria a buona fede e giustificasse l'esonero dal pagamento delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e degli artt. 6 e 9 d.lgs. 218/1997, sostenendo che l'esimente per grave incertezza normativa riguarda il dato normativo e non la condotta dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: violazione del principio di affidamento per avere l'Ufficio emesso la cartella senza concludere espressamente il procedimento di adesione; violazione delle norme su sospensione del termine di impugnazione e sugli effetti dell'istanza di adesione, assumendo che il termine per impugnare non fosse decorso o che la condotta dell'Ufficio avesse inciso sulla tutela; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e obbligo di provvedere della legge n. 241/1990, per non aver l'Amministrazione concluso il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente e ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che l'istanza di accertamento con adesione sospende soltanto per un tempo predeterminato il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, ma non impone all'Amministrazione un obbligo di chiudere il procedimento con un diniego espresso o con un verbale negativo, né impedisce che l'avviso divenga definitivo se non tempestivamente impugnato. Ha inoltre escluso che possa configurarsi un legittimo affidamento nella protrazione sine die dell'inerzia dell'Ufficio. Poiché l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, la pretesa sanzionatoria incorporata nella cartella non poteva essere rimessa in discussione; perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Agenzia quale norma asseritamente violata dalla sentenza di merito
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato dall'Agenzia a sostegno dell'assunto che l'esimente per incertezza normativa deve riguardare il dato normativo
artt. 6 e 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
disciplinano l'accertamento con adesione e i suoi effetti; la Corte ne afferma l'autonomia rispetto all'atto impositivo e la sospensione temporanea del termine di impugnazione
art. 7 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
invocato dal contribuente a fondamento del principio di affidamento e della dedotta necessità di chiusura espressa del procedimento
art. 1, n. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal contribuente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e dell'affidamento
artt. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla decorrenza e impugnabilità degli atti tributari
art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
prevede la sospensione del termine per impugnare durante la procedura di adesione per un periodo predeterminato
artt. 1, 2 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
invocati dal contribuente per sostenere l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato
richiamato per l'esame dell'ammissibilità della memoria trasmessa via PEC
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza
richiamato nel testo quale meccanismo analogico di silenzio-rifiuto/definizione tacita, ma non come disposizione decisiva autonoma
art. 12 d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato per affermare che solo il perfezionamento della definizione fa perdere efficacia all'avviso
Massime di principio
- Nella procedura di accertamento con adesione l'istanza del contribuente sospende il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo fissato dalla legge, ma non ne sospende l'efficacia né impedisce la definitività dell'atto se non interviene una tempestiva impugnazione.
- L'Amministrazione finanziaria non ha, in difetto di specifica previsione, un obbligo di definire l'istanza di adesione con un provvedimento espresso di diniego o con un verbale negativo: la scelta di aderire o meno resta discrezionale.
- La mera pendenza o il protrarsi delle trattative per l'accertamento con adesione non fonda un legittimo affidamento del contribuente nella sospensione indefinita dei termini o nell'inerzia dell'Ufficio rispetto alla riscossione.
- Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo presupposto, non è consentito rimettere in discussione la pretesa sanzionatoria incorporata nella cartella di pagamento, poiché essa si fonda sull'obbligazione tributaria ormai cristallizzata.
- L'esimente per incertezza normativa non può essere ricavata da comportamenti dell'Ufficio o da vicende della trattativa, ma deve riguardare l'oggettiva incertezza del dato normativo.
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