Cassazione Civile, Ordinanza n. 25993/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imponibili IRPEF e addizionale relativi all'anno 2012. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, investita dell'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado, ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo tardiva la proposizione, sul presupposto che il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado fosse decorso anche tenendo conto della disciplina sulla sospensione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018, per errato calcolo del termine di impugnazione. Sostiene che, trattandosi di controversia definibile con la definizione agevolata, il termine breve di impugnazione di 60 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado del 17 gennaio 2019, fosse sospeso per nove mesi fino al 18 dicembre 2019 e che quindi l'appello notificato il 17 dicembre 2019 fosse tempestivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché il termine breve per impugnare, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, era soggetto alla sospensione straordinaria di nove mesi prevista per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018. Calcolato correttamente il termine, l'appello notificato il 17 dicembre 2019 risultava tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, D.Lgs. 546/1992
termine breve di impugnazione
Richiamato come norma sul termine per proporre impugnazione nel processo tributario, da coordinare con la sospensione straordinaria prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 11, D.L. 119/2018
sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019
La sospensione opera automaticamente per le controversie definibili con il pagamento dell'importo previsto, senza necessità di effettiva presentazione dell'istanza, e si applica a tutte le parti del processo tributario.
art. 6, comma 1, D.L. 119/2018
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio
La definibilità agevolata è richiamata come presupposto della sospensione dei termini; la Corte esclude distinzioni tra amministrazione finanziaria e contribuente quanto alla fruizione del beneficio.
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
Distinto dalla sospensione dei termini processuali di cui al comma 11: la Corte precisa che si tratta di istituti diversi.
sospensione feriale dei termini
La Corte ribadisce che la sospensione straordinaria del D.L. 119/2018 non è cumulabile con la sospensione feriale nei casi di sovrapposizione dei periodi.
art. 16, comma 1, D.L. 132/2014
Richiamato come fonte della disciplina vigente della sospensione feriale dei termini, ai fini del coordinamento con la sospensione straordinaria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il parametro processuale del motivo di ricorso, dedotto per l'errore della CTR nel calcolo del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, la sospensione di nove mesi prevista dal comma 11 opera automaticamente sui termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato, senza che rilevi la sola proposizione o meno dell'istanza di definizione.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per la definizione agevolata non si cumula con la sospensione feriale quando i relativi periodi coincidono o si sovrappongono.
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione nel processo tributario occorre calcolare correttamente la decorrenza del termine breve dalla notifica della sentenza e poi applicare, se ricorrono i presupposti, la sospensione straordinaria di legge.
- La disciplina della sospensione dei termini per la definizione agevolata si applica in modo neutro a tutte le parti del processo tributario, senza discriminazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria.
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