Cassazione Civile, Ordinanza n. 21760/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2004, versata mediante ritenuta operata dalla Regione Siciliana su contributi erogati per la formazione all'autoimpiego previsti dall'art. 2 della l.r. Sicilia n. 3 del 1998. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che tali somme dovessero essere esenti da IRPEF in forza dell'art. 76 l.r. Sicilia n. 17 del 2004, che le assimila alle borse di studio ex art. 4 l. n. 476 del 1984. La CTR aveva accolto la tesi, riconoscendo il diritto al rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 47 TUIR pro tempore vigente (poi art. 50), 24 d.P.R. n. 600/1973, 2 l.r. Sicilia n. 3/1998 e 76 l.r. Sicilia n. 17/2004, assumendo che: a) i contributi per l'autoimpiego rientrano tra le somme assimilate a borse di studio, assegni, premi o sussidi e dunque sono assoggettabili a ritenuta; b) l'art. 76 della l.r. n. 17/2004, invocato per escludere la tassazione, non ha efficacia retroattiva e non può applicarsi a erogazioni effettuate nel 2004 prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, disattendendo le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dai controricorrenti, anche sotto il profilo della notificazione del ricorso alla parte deceduta, richiamando il principio di ultrattività del mandato alle liti quando il decesso non sia stato ritualmente dichiarato o notificato. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia: ha affermato che la CTR ha erroneamente applicato retroattivamente l'art. 76 l.r. Sicilia n. 17/2004, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e con la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2014, secondo cui tale norma ha carattere innovativo e produce effetti solo dalla sua entrata in vigore. Pertanto i contributi ex art. 2 l.r. Sicilia n. 3/1998 sono esenti da IRPEF soltanto per le erogazioni successive all'entrata in vigore della l.r. n. 17/2004. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato gli eredi soccombenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le somme erogate a titolo di contributo per la formazione all'autoimpiego sono state considerate dalla CTR ricomprese nel regime fiscale delle somme assimilate a borse di studio, assegni, premi o sussidi; la Cassazione richiama la norma solo come parametro di tassazione, ma accoglie il ricorso perché l'esenzione successiva non opera retroattivamente.
È richiamato come disciplina vigente in sostituzione dell'art. 47 TUIR, nel quadro dell'assoggettamento fiscale delle somme percepite.
art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale norma sulla ritenuta alla fonte applicata dalla Regione Siciliana sulle somme erogate.
art. 2 l.r. Sicilia n. 3 del 1998
È la disposizione istitutiva dei contributi per la formazione all'autoimpiego, oggetto del trattamento fiscale controverso.
art. 76 l.r. Sicilia n. 17 del 2004
La Corte afferma che ha natura innovativa e non retroattiva: l'esenzione da IRPEF per i contributi regionali ex art. 2 l.r. n. 3/1998 opera solo per le erogazioni successive alla sua entrata in vigore.
È il riferimento normativo utilizzato per l'assimilazione delle somme alle borse di studio.
art. 366, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
Le eccezioni di inammissibilità basate sull'indicazione della parte originaria sono state disattese; il ricorso è stato ritenuto ammissibile nonostante la morte della parte, per ultrattività del mandato.
art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto specifico e conforme ai requisiti di autosufficienza, non in senso eccessivamente formalistico.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
La notificazione della sentenza al difensore della parte deceduta è ritenuta idonea a far decorrere il termine per impugnare, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato.
art. 330, primo comma, cod. proc. civ.
È ritenuta ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta.
Massime di principio
- Le norme tributarie che introducono un'esenzione o un regime di favore non si applicano retroattivamente, salvo espressa previsione contraria o inequivoca volontà del legislatore; in mancanza, esse producono effetti solo per i rapporti sorti dopo la loro entrata in vigore.
- Quando una legge successiva qualifica in termini esonerativi contributi o erogazioni pubbliche già esistenti, la qualificazione innovativa non consente di riformare il trattamento fiscale di annualità pregresse già maturate.
- In presenza di decesso della parte costituita a mezzo procuratore, se l'evento non è stato ritualmente dichiarato o notificato nel processo, opera l'ultrattività del mandato alle liti: la parte è considerata processualmente ancora esistente e le notificazioni al difensore restano valide ai fini dell'impugnazione.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso per cassazione non può essere accolta in modo meramente formalistico quando il ricorso indichi con chiarezza il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, consentendo il controllo della censura.
- Se la decisione di merito si fonda su un errore di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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