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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, dopo il rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e, in subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari, aveva adito il Tribunale di Venezia. A fondamento della domanda aveva riferito di aver lavorato in un'officina, di essere stato avvicinato da membri di una setta che volevano reclutarlo e di aver ricevuto minacce dopo il suo rifiuto; avrebbe poi reagito uccidendo uno degli aggressori. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto, evidenziandone contraddizioni e incongruenze, e ha escluso i presupposti della protezione umanitaria anche per l'insufficiente integrazione sociale e lavorativa in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione degli artt. 3 d.lgs. 251/2007 e 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008, omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova e motivazione apparente quanto al giudizio di non credibilità; con il quarto e quinto motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e omesso esame di fatti decisivi in punto di protezione umanitaria. La Corte ha rilevato che le censure sulla credibilità non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che aveva applicato correttamente i criteri legali e valorizzato le incongruenze del racconto; quanto alla protezione umanitaria, i motivi richiamavano una zona di origine diversa da quella indicata dal ricorrente e non si misuravano con le autonome ragioni del diniego, in particolare la zona di provenienza e la mancata prova di un'effettiva integrazione lavorativa e sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la violazione delle norme invocate sul giudizio di attendibilità del richiedente, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale e non decisivi i fatti asseritamente omessi. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla protezione umanitaria perché non coglievano la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato sia sulla situazione della specifica area di provenienza sia sulla carenza di integrazione del richiedente. Non sono state poste spese a carico delle parti per difetto di attività difensiva del Ministero; è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 251/2007

    la Corte ritiene corretta la sua applicazione da parte del Tribunale, che aveva analiticamente evidenziato contraddizioni e incongruenze del racconto del richiedente secondo i parametri legali di valutazione della credibilità

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione istruttoria compiuta dal giudice di merito

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che la decisione di merito abbia omesso la cooperazione nell'accertamento dei fatti

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    richiamato in relazione alla protezione umanitaria; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con le ragioni decisive del diniego

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 370 c.p.c.

    il Ministero si è costituito oltre il termine previsto, al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza

Massime di principio

  • Nel giudizio di protezione internazionale, la censura sulla valutazione di credibilità del racconto è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito e con le specifiche contraddizioni e incongruenze poste a fondamento della decisione.
  • L'art. 3 del d.lgs. 251/2007 impone una valutazione della credibilità secondo parametri legali; se il giudice di merito li applica correttamente e motiva in modo analitico, la Cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento.
  • Le deduzioni di omesso esame di fatti sono inammissibili quando i fatti indicati non sono decisivi rispetto al giudizio complessivo di non credibilità o quando la censura si risolve in una diversa lettura del merito.
  • In tema di protezione umanitaria, il motivo di ricorso deve misurarsi con tutte le rationes decidendi poste dal giudice di merito, incluse la specifica area di provenienza e il livello di integrazione socio-lavorativa in Italia; diversamente la censura è inammissibile.
  • La mera allegazione di una situazione generale del Paese di origine non è sufficiente se il giudice di merito ha fondato il diniego anche sulla mancanza di prova di un effettivo radicamento sociale e lavorativo nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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