Ordinanza n. 3005/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: a) del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- avente a oggetto “Impianto di distribuzione GPL”, rilasciato dal Commissario ad acta nominato in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania, sezione terza, n. 6135 del 2023; b) del relativo parere favorevole in data 9 maggio 2024 del Commissario ad acta; c) dei pareri favorevoli richiamati nel provvedimento impugnato sub a) e comunque acquisiti nel procedimento e, in particolare, del parere Anas prot. n. -OMISSIS-, e dei pareri della Polizia Municipale di-OMISSIS- in data 25 maggio 2022 e 20 marzo 2023, prot. n. 3574; quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 marzo 2025: d) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; e) dell’autorizzazione petrolifera n. 1 dell’11 febbraio 2025, rilasciata alla -OMISSIS-. s.a.s. dal Settore Tecnico e Attività Produttive del Comune di-OMISSIS-; f) della determinazione del Settore Tecnico del Comune di-OMISSIS- n. 146 del 6 marzo 2025, di nomina della commissione di collaudo; g) di tutti i pareri ivi richiamati; quanto ai motivi aggiunti depositati il 2 settembre 2025: h) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti; i) dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 2 del 5 giugno 2025, rilasciata alla -OMISSIS-. s.a.s., in uno al parere comunale sullo scarico delle acque reflue non in fognatura prot. n. -OMISSIS-, e alla determina della Provincia di Caserta prot. n. 848 del 27 maggio 2025; l) del verbale di collaudo dell’impianto della controinteressata e di ogni altro provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria relativo a un impianto di distribuzione GPL, adottato dal Commissario ad acta, nonché autorizzazione petrolifera, autorizzazione unica ambientale, atti di collaudo e pareri connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente contesta i titoli edilizi e amministrativi rilasciati alla società controinteressata per un impianto di distribuzione GPL, deducendo molteplici profili di illegittimità. In particolare, sostiene che l’impianto non sia stato rappresentato con chiarezza quanto agli accessi e che non disponga di accessi sulla pubblica via, con conseguente violazione della disciplina regionale sugli impianti di distribuzione carburanti e della loro natura di pertinenze stradali. Deduce il difetto di istruttoria, poiché il parere della Polizia Municipale richiamato dal permesso di costruire si sarebbe limitato a rinviare a un precedente parere, già ritenuto irrilevante in precedenti sentenze per mancato esame degli atti e dei grafici dell’istanza di sanatoria. Contesta inoltre la localizzazione degli accessi in prossimità di incroci e a distanza inferiore a quella prescritta, l’assenza dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, la violazione della fascia di rispetto stradale e delle relative norme di inedificabilità, l’illegittimità del parere Anas per carenza di istruttoria, la violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze concernenti il medesimo impianto, il contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG, la trasformazione urbanistico-edilizia abusiva della strada privata di accesso, la mancata acquisizione della certificazione sismica, l’insussistenza della doppia conformità richiesta per l’accertamento di conformità, il mancato rispetto delle distanze previste dalla disciplina regionale, l’assenza della piena proprietà o disponibilità di alcuni fondi e la non conformità catastale. La censura relativa alla formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria è stata ritenuta superata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo contro la sentenza presupposta.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone una verificazione ai sensi dell’articolo 66 c.p.a., ritenendola necessaria per acquisire gli elementi tecnici indispensabili alla decisione. La verificazione sarà svolta dal Responsabile dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, in contraddittorio tra le parti. Il verificatore dovrà individuare le differenze tra l’impianto oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 18 del 23 maggio 2024 e gli impianti, realizzati o progettati, precedentemente riferibili alla controinteressata e già esaminati nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Dovrà accertare, in particolare, la data di realizzazione e l’eventuale coesistenza degli impianti, la collocazione rispetto alla fascia di rispetto della strada statale e agli altri vincoli, l’ubicazione e la natura pubblica o privata degli accessi, la loro eventuale collocazione presso incroci e i pareri rilasciati per ciascun impianto. Sono stabilite modalità e scansioni temporali delle operazioni, con avviso alle parti, facoltà di nomina di consulenti, trasmissione della bozza della relazione, osservazioni e deposito della relazione conclusiva. È fissato un anticipo sul compenso del verificatore di 800 euro, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. L’ulteriore trattazione di merito è rinviata all’udienza pubblica del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
Il verificatore dovrà ...
Consente al giudice di disporre una verificazione, anche in contraddittorio, per acquisire elementi tecnici necessari alla decisione.
È richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità e della sanatoria edilizia oggetto di controversia; il giudizio dovrà verificare, tra l’altro, la sussistenza della doppia conformità.
Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali
È invocato con riferimento alla necessità dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada per gli accessi all’impianto.
È richiamato in relazione alla fascia di rispetto stradale e al divieto di edificazione contestato dalla ricorrente.
I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti
Impone la verifica della conformità degli impianti alla normativa stradale, urbanistica, ambientale, sanitaria, antincendio e alle altre discipline indicate.
art. 9 Regolamento regionale Campania 1/2012
È richiamato per gli obblighi di conformità e sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti.
art. 10, comma 2, Regolamento regionale Campania 1/2012
La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali ... esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un’area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica
Prevede una disciplina derogatoria per la realizzazione di nuovi impianti nelle fasce di rispetto, subordinata alle condizioni stabilite dalla norma.
il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all’esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto
È richiamato per sostenere che l’impianto di distribuzione carburanti debba essere localizzato sulla pubblica via e dotato di accessi propri.
È richiamato per la qualificazione degli impianti di distribuzione carburanti come pertinenze stradali.
È richiamato in relazione alla disciplina delle pertinenze stradali.
È invocato per le distanze degli accessi dalle intersezioni.
È richiamato in relazione alla fascia di rispetto stradale.
È richiamato quale disciplina statale degli impianti di distribuzione carburanti.
art. 5, comma 3, d.P.R. 380/2001
È invocato in relazione alla necessità di acquisire, prima del rilascio del titolo in sanatoria, la certificazione concernente la conformità dell’opera alle norme sulle costruzioni in zone sismiche.
È richiamato quale fonte della certificazione sismica contestata dalla ricorrente.
È invocato per la qualificazione della strada privata asfaltata e dei relativi sottoservizi come trasformazione edilizia e urbanistica soggetta a titolo.
È richiamato per la precedente opposizione di terzo proposta contro la sentenza che aveva ordinato la definizione del procedimento di sanatoria.
È richiamato con riferimento al precedente giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione.
È indicato tra le disposizioni processuali esaminate dal Collegio insieme agli articoli 66 e 67 c.p.a.
È indicato tra le disposizioni processuali esaminate dal Collegio insieme agli articoli 65 e 66 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso dipende da accertamenti tecnici complessi relativi alla consistenza, alla data di realizzazione, alla collocazione e agli accessi di un impianto, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio ai sensi dell’articolo 66 c.p.a., specificando i quesiti e assicurando alle parti la partecipazione alle operazioni e al contraddittorio sulla relazione.
- Nella controversia sulla sanatoria di un impianto di distribuzione carburanti, l’accertamento tecnico può riguardare non solo l’opera oggetto del titolo impugnato, ma anche la sua differenza rispetto a impianti precedentemente realizzati o progettati e già interessati da provvedimenti amministrativi e giudiziari, quando tale confronto sia necessario per verificare la coesistenza degli impianti, la doppia conformità e l’incidenza dei precedenti giudicati.
- La verifica della legittimità di un impianto di distribuzione carburanti localizzato in prossimità di una strada deve considerare unitariamente l’ubicazione dell’impianto, la fascia di rispetto stradale, la natura pubblica o privata degli accessi, la loro collocazione rispetto agli incroci e le autorizzazioni dell’ente proprietario della strada.
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