Ordinanza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0603739 del 29 dicembre 2025, notificato in data 15 gennaio 2026, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente; - del Rapporto Informativo n. 58, redatto in data 10.09.2025, relativo al periodo dal 17.02.2025 all’11.08.2025, notificato al militare in data 23 settembre 2025, quale atto presupposto; - del provvedimento del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti prot. n. M_D A8FED89 REG2025 0019318 del 9 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal ricorrente; - del provvedimento della Brigata Paracadutisti “Folgore” prot. n. M_D A335A9E REG2025 0031589 del 2 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa, quale atto consequenziale e lesivo; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto; per la condanna dell'Amministrazione Resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell’illegittima attività amministrativa, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il Rapporto Informativo, diniego di accesso ai documenti amministrativi e diniego di autorizzazione allo svolgimento continuativo di attività aviolancistica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il Rapporto Informativo relativo al periodo dal 17 febbraio 2025 all’11 agosto 2025. Sono stati inoltre impugnati il Rapporto Informativo quale atto presupposto, il diniego di accesso ai documenti amministrativi e il diniego di autorizzazione allo svolgimento continuativo di attività aviolancistica, nonché gli atti connessi e consequenziali. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall’attività amministrativa illegittima. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che i profili dedotti richiedono approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare. Ha ritenuto che le valutazioni alla base delle note caratteristiche del personale militare siano caratterizzate da un penetrante margine di discrezionalità tecnica e siano sindacabili soltanto entro ristretti limiti, in presenza di manifesta abnormità, irragionevolezza o ingiustizia manifesta. Nel caso concreto, i profili dedotti non sono stati ritenuti suscettibili di adeguata valutazione nella cognizione sommaria cautelare e necessitano di approfondimenti nella fase di merito. In ogni caso, il ricorrente non ha comprovato il periculum in mora, ossia il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. La pronuncia non definisce il merito della controversia né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio “grave e irreparabile”
La tutela cautelare richiede la dimostrazione del periculum in mora, consistente nel rischio di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione di merito.
art. 1226 c.c.
Richiamato nella domanda risarcitoria del ricorrente quale criterio per la liquidazione equitativa del danno; la domanda non è stata esaminata nel merito in questa fase cautelare.
Massime di principio
- Le valutazioni sottese alla redazione delle note caratteristiche del personale militare sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta abnormità, irragionevolezza o ingiustizia manifesta.
- Quando i motivi di ricorso contro valutazioni caratteristiche del personale militare richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, la domanda cautelare non può essere accolta sulla sola base della prospettazione delle censure e deve essere valutata anche alla luce della concreta prova del periculum in mora.
- La sospensione cautelare degli atti amministrativi presuppone la comprovata sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito; in mancanza di tale prova, l’istanza deve essere respinta.
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