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Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 862/2026 del 21 gennaio 2026

Giustizia amministrativa202600737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del permesso di costruire prot. n. 862/2026 del 21 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato l’istanza ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il titolo edilizio richiesto non avrebbe potuto essere rilasciato senza il consenso dei comproprietari delle parti comuni, in particolare del tetto, interessate dall’intervento. Ha inoltre ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto, poiché il contratto preliminare stipulato dalla ricorrente subordinava essenzialmente il proprio effetto al rilascio del permesso di costruire entro il 20 aprile 2026, termine già decorso al momento della decisione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile la legittimità del diniego perché l’intervento riguardava parti comuni dell’edificio e il titolo non poteva essere rilasciato in assenza del consenso dei comproprietari. Quanto al periculum in mora, ha escluso l’esistenza di un pregiudizio grave, irreparabile, attuale e concreto, rilevando che la condizione sospensiva essenziale del preliminare era collegata al rilascio del permesso entro una data già spirata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto

    La tutela cautelare richiede, oltre al fumus boni iuris, la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto, derivante dall’esecuzione dell’atto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il permesso di costruire richiesto per un intervento incidente su parti comuni dell’edificio non può essere rilasciato senza il consenso dei comproprietari delle parti comuni interessate.
  • Il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a. deve consistere in un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto; non è sufficiente un danno passato, futuro, meramente ipotetico o non più attuale.
  • Quando il pregiudizio cautelare è collegato a una condizione sospensiva contrattuale avente termine essenziale già scaduto, viene meno l’attualità e la concretezza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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