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Legge

L.R. Campania 7/2020

Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania l’intero settore commerciale: commercio al dettaglio, all’ingrosso, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, stampa, carburanti, fiere e sagre. Contiene regole su titoli abilitativi, orari, vendite straordinarie, standard urbanistici e sanzioni. Prevede anche misure transitorie e di programmazione, con alcune scadenze già concluse.

Testo unico sul commercio della Regione Campania

Testo unico sul commercio della Regione Campania

La legge reca la disciplina organica delle attività commerciali nel territorio della Regione Campania, fissandone principi, finalità, regimi amministrativi, strumenti di programmazione, controlli e sanzioni. Il testo è stato più volte modificato; nel testo vigente risultano anche disposizioni aggiunte nel 2025 e alcune norme soppresse o dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale si applica alle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e forme speciali, commercio all’ingrosso, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa e distribuzione di carburanti. La legge afferma il principio della libertà di apertura dei nuovi esercizi senza contingenti o limiti territoriali, salvo vincoli giustificati da salute, ambiente, beni culturali, sicurezza e tutela dei lavoratori. Le finalità dichiarate comprendono pluralismo distributivo, concorrenza, libertà di impresa, riqualificazione urbana e dei centri storici, sostenibilità ambientale, semplificazione amministrativa, innovazione tecnologica e contrasto all’abusivismo.

Divieto di plastica monouso e cultura della legalità

Per somministrazione di alimenti e bevande e per il consumo immediato nei punti vendita alimentari è vietato l’uso di contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica. La Regione promuove inoltre iniziative contro abusivismo e illegalità commerciale, anche tramite protocolli con comuni, associazioni e prefetture e attraverso azioni di educazione e sensibilizzazione contro merce contraffatta e canali illeciti.

Soggetti esclusi e definizioni comuni

Il testo non si applica, nei limiti indicati, a farmacie che vendono solo prodotti farmaceutici, rivendite di generi di monopolio, associazioni di produttori ortofrutticoli, produttori agricoli nei limiti di legge, artigiani per la vendita di beni propri, pescatori e cacciatori per i prodotti della loro attività, autori e artisti per le proprie opere, vendita di beni del fallimento, vendite durante fiere campionarie e mostre, ed enti pubblici o soggetti partecipati che vendono materiale informativo proprio. Tra le definizioni rilevanti figurano autorizzazione permanente e temporanea, SCIA, SCIA unica e condizionata, SUAP, SURAP, settore alimentare e non alimentare, centro commerciale naturale e imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Requisiti soggettivi e formazione professionale

Per tutte le attività disciplinate dalla legge valgono i requisiti di onorabilità previsti dal d.lgs. 59/2010. Per il commercio alimentare e la somministrazione è richiesto anche uno dei requisiti professionali previsti dalla stessa normativa statale. La Giunta regionale approva programmi di formazione e aggiornamento per il commercio alimentare e può avvalersi dei CAT, che svolgono assistenza tecnica, formazione, aggiornamento, certificazione di qualità e, per conto della Regione, corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione.

Programmazione regionale: distretti, fondi, promozione e fiere

I comuni possono proporre il riconoscimento dei distretti del commercio, con il comune capofila quale referente unico verso la Regione. I distretti delle Aree Interne SNAI sono riconosciuti come agenzie di sviluppo e possono beneficiare di riserve finanziarie nei bandi regionali. È istituito un fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali nei centri storici, nei distretti e nei centri commerciali naturali. La Regione istituisce anche il protocollo “Esercizio campano di qualità” per gli esercizi dei centri storici che vendono prevalentemente prodotti di origine regionale, e il protocollo “La terra delle eccellenze” per la promozione dei prodotti campani di qualità.

Commercio elettronico e attività promozionali

La Regione promuove il commercio elettronico a favore di PMI, consorzi, distretti e centri commerciali naturali, anche con convenzioni e accordi di programma. Più in generale, promuove innovazione, sistemi di qualità, consorzi tra operatori, valorizzazione delle produzioni tipiche e filiere corte con procedure autorizzative semplificate.

Disciplina fieristica

L’attività fieristica è libera e deve svolgersi nel rispetto di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza. La Regione adotta un regolamento attuativo entro 180 giorni per classificare le manifestazioni, disciplinare comunicazioni, evitare sovrapposizioni, definire il calendario regionale, i requisiti dei quartieri fieristici e l’elenco degli enti fieristici. La Regione può anche finanziare promozione estera, digitalizzazione, modernizzazione delle sedi fieristiche, nuove modalità espositive, formazione degli operatori e rete di prima accoglienza.

Strumenti comunali di pianificazione commerciale

I comuni con più di 3.000 abitanti e PUC approvato devono adeguare entro 180 giorni lo strumento urbanistico, i regolamenti locali e il SIAD; i comuni più piccoli devono comunque adottare i regolamenti per le attività commerciali. Il SIAD è lo strumento integrato di pianificazione ai fini commerciali e non può contenere restrizioni come contingenti, distanze minime, limiti territoriali o vincoli sulla forma giuridica dell’operatore. Può invece introdurre limiti dimensionali o tipologici per aree ed edifici di valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Il Comune acquisisce un parere obbligatorio ma non vincolante da associazioni dei consumatori e associazioni di categoria maggiormente rappresentative; il SIAD diventa esecutivo dopo il visto di conformità regionale e pubblicazione sul BURC.

Centro storico, centri minori e negozi storici

Il SIAD deve preservare e potenziare il commercio nei centri storici e può prevedere, per gli esercizi di vicinato del centro storico, una superficie massima di 150 mq. I comuni possono definire protocolli di arredo urbano e incentivi tributari o altre forme di incentivazione. I comuni con meno di 3.000 abitanti, o ubicati in isole o comunità montane, devono predisporre progetti integrati di rivitalizzazione di frazioni o aree isolate, anche con centri polifunzionali di servizi e possibili esenzioni tributarie. Sono inoltre previsti sostegni specifici per i “negozi di vicinato storici”, cioè attività attive da almeno dodici anni consecutivi alla data di entrata in vigore della norma, con criteri annuali di sostegno fissati dalla Giunta.

Commercio al dettaglio in sede fissa: classificazione e procedure

La legge distingue esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture, centri commerciali, parchi commerciali, outlet, factory outlet center, mercati su area privata ed esercizi speciali per merci ingombranti. Gli esercizi di vicinato possono aprire in tutte le zone salvo divieto urbanistico espresso; apertura, trasferimento, ampliamento entro i limiti, riduzione e cessazione seguono i regimi amministrativi dell’allegato A e la modulistica unificata. Per il subingresso mortis causa in attività alimentari è previsto un termine di 12 mesi per acquisire i requisiti professionali.

Medie e grandi strutture di vendita

Le medie strutture sono disciplinate dal SIAD per apertura, ampliamento, trasferimento e altri casi; il Comune definisce il procedimento e un termine massimo di 60 giorni, elevabile a 75 se serve il permesso di costruire. In caso di accorpamenti di esercizi esistenti da almeno tre anni, l’apertura o l’ampliamento può essere autorizzato con condizioni specifiche su superfici cessate, assunzioni e reimpiego del personale; in alcuni casi è ammessa la SCIA anche senza SIAD. Le medie strutture non alimentari possono vendere alimentari fino al 10% della superficie.

Le grandi strutture richiedono istanza al SUAP, documentazione specifica, conferenza di servizi e parere favorevole della Regione. La valutazione tiene conto di compatibilità territoriale, parametri ambientali e di traffico, piano rifiuti, ricadute occupazionali, servizi al cliente e piano energetico con fonti rinnovabili almeno al 30% per i nuovi edifici commerciali, salvo eccezioni territoriali. Sono previste fattispecie assimilate a nuove aperture, come ampliamenti oltre il 20%, trasformazioni di EMI o G1 in G2, accorpamenti e rilocalizzazioni. La Regione può chiedere obblighi di sostenibilità socio-economica e oneri aggiuntivi fino al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria destinati al commercio di vicinato.

Requisiti minimi di esercizi e strutture commerciali

Gli esercizi oltre la soglia dei vicinato devono essere dotati di servizi igienici per donne, uomini e persone con disabilità. Medie strutture, EMI di una certa dimensione e mercati privati di almeno 5.000 mq devono garantire un’attività accessoria o di servizio e un piano di smaltimento rifiuti. Le grandi strutture devono offrire un set di servizi minimi differenziato per tipologia: esercizi di somministrazione, servizi igienici, accesso internet, POS, attività artigianali, spazi per bambini, agenzia viaggi nei casi più grandi. Per i parchi commerciali e le nuove grandi strutture sopra 10.000 mq valgono requisiti aggiuntivi su raccolta acque meteoriche e classe energetica almeno C.

Parcheggi e aree di uso pubblico

Le strutture commerciali devono rispettare la dotazione di parcheggi prevista negli allegati. L’adeguamento è richiesto per nuove autorizzazioni o ampliamenti, con regole specifiche per l’aggiunta del settore alimentare e per gli ampliamenti di strutture preesistenti. Sono previste condizioni di contiguità fisica o funzionale, eliminazione delle barriere architettoniche, segnaletica, separazione tra entrata e uscita, gestione dei rifiuti e, per parcheggi molto grandi, fasce alberate. Nelle zone A sono ammesse convenzioni con parcheggi autorizzati esistenti; la Giunta può definire il numero dei posti auto anche in deroga ai coefficienti standard. Gli spazi ad uso pubblico devono includere verde e attrezzature per la sosta e per il gioco dei bambini.

Vendite, pubblicità prezzi e orari

La vendita va effettuata secondo l’ordine temporale delle richieste e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e di sicurezza. Il consumo immediato di prodotti alimentari è consentito nei locali dell’esercizio, senza servizio assistito. I prezzi devono essere esposti in modo chiaro e leggibile; per alcuni beni di valore è ammessa l’indicazione interna o su catalogo. Gli orari di apertura e chiusura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, con obbligo di comunicazione e pubblicità dell’orario.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie comprendono vendite sottocosto, di liquidazione, di fine stagione e promozionali. Le merci devono essere separabili da quelle vendute a condizioni ordinarie e devono riportare il prezzo precedente, quello nuovo e la percentuale di sconto. Le vendite sottocosto sono soggette a limiti quantitativi, temporali e di frequenza, salvo casi particolari quali prodotti freschi, deperibili, prossimi alla scadenza, prodotti stagionali, tecnologicamente obsoleti o difettati, nonché in occasione di apertura, ristrutturazione o modifica dell’insegna. Le vendite di liquidazione sono consentite per cessazione, cessione, trasferimento, trasformazione o ristrutturazione, oltre che per stock accumulati da emergenze; quelle di fine stagione sono fissate annualmente dalla Giunta per non oltre 60 giorni.

Forme speciali di vendita al dettaglio

Le forme speciali comprendono spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione, commercio elettronico e vendita a domicilio del consumatore. Queste attività seguono, in linea generale, SCIA o comunicazione tramite SUAP, con avvio spesso contestuale. Per la vendita online è richiesta SCIA telematica. La vendita a domicilio richiede comunicazione degli incaricati all’autorità di pubblica sicurezza e rilascio di tesserino di riconoscimento. È vietata la vendita all’asta via televisione o altri sistemi di comunicazione.

Commercio su aree pubbliche: ambito, titoli e regole generali

La legge disciplina mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante, mercatini dell’usato/antiquariato/collezionismo e hobbisti. Il commercio può avvenire su posteggi concessi o in forma itinerante, con obbligo di requisiti morali e professionali e, dal 1° gennaio 2028, di Carta di esercizio e Attestazione annuale. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell’impresa, aggiornabile entro 90 giorni dalle modifiche; l’Attestazione annuale è rilasciata dal Comune e prova la regolarità contributiva e previdenziale. La giunta regionale disciplina modulistica e verifiche, anche con procedure telematiche.

Posteggi, concessioni e selezioni nei mercati

La concessione e l’autorizzazione sono rilasciate contestualmente dal Comune per ciascun posteggio, con durata decennale e procedure selettive in base ai principi di imparzialità e trasparenza. Il numero massimo di concessioni per un medesimo soggetto dipende dal numero complessivo dei posteggi del mercato. I Comuni trasmettono ogni anno alla Regione i posteggi disponibili; la Regione pubblica l’elenco e il modello di bando e i Comuni bandiscono i posteggi liberi. La graduatoria valorizza anzianità di impresa e presenze, con ulteriori criteri comunali, anche per giovani e donne. Per le concessioni scadute al 31 dicembre 2020, con domanda di rinnovo, è disposta la proroga al 31 dicembre 2032.

Posteggi riservati e vendite stagionali/turismo

Sono riservati posteggi a persone con disabilità, imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale. Le autorizzazioni stagionali durano da 60 a 180 giorni; i permessi temporanei in occasioni speciali durano fino a 45 giorni. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali è ammesso fino a 1.000 litri con comunicazione al Comune, ma ciò attiene al capo carburanti. I mercatini dell’usato, antiquariato e collezionismo prevedono anche la figura degli hobbisti, con tesserino, limiti annui e prezzo unitario massimo di 250 euro.

Mercati e fiere: istituzione, funzionamento e orari

I Comuni non possono istituire nuovi mercati e fiere senza prima riordinare e riqualificare quelli esistenti, salvo mercati sperimentali di durata massima annuale. Il mercato deve essere deliberato dal Consiglio comunale, con criteri su ubicazione, posteggi, servizi e consultazione delle associazioni. Sono previsti mercati in area privata, modifiche dei mercati, trasferimenti, sospensioni, mercato domenicale e festivo, e regole sui mercati dell’antiquariato e collezionismo. I mercati devono avere caratteristiche funzionali, corsie minime, coperture adeguate, estintori, servizi igienici, piano di sicurezza e separazione fra aree alimentari e non alimentari. I Comuni possono dare in gestione i servizi relativi ai mercati e alle fiere nel rispetto degli appalti.

Mercati all’ingrosso

Per il commercio all’ingrosso la legge distingue il commercio in generale dal mercato all’ingrosso. L’apertura, trasferimento, ampliamento, riduzione, subingresso e cessazione sono soggetti a comunicazione o SCIA/SCIA unica, a seconda della superficie e del settore alimentare o non alimentare. È vietato vendere ai clienti prodotti estranei all’attività all’ingrosso, salvo le eccezioni previste per determinate categorie merceologiche. La Regione predispone un piano di sviluppo dei mercati all’ingrosso, autorizza istituzione e ampliamenti, approva progetti e può nominare un commissario regionale in caso di inefficienza. Sono previsti anche un regolamento-tipo, una cassa di mercato e un fondo regionale per investimenti e attrezzature.

Somministrazione di alimenti e bevande

L’attività di somministrazione è unica e comprende bevande alcoliche e analcoliche. È soggetta a sorvegliabilità dei locali e alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza. In zone tutelate, apertura, trasferimento e ampliamento richiedono autorizzazione del SUAP; altrove si applicano i regimi amministrativi previsti. Alcune attività sono comunque soggette a SCIA, come quelle in aree di servizio, stazioni, mense, scuole, ospedali, mezzi di trasporto, impianti carburanti, domicilio del consumatore e strutture ricettive. Sono previsti regimi per attività stagionali, temporanee, mediante distributori automatici, e limitazioni all’alcol in luoghi sensibili.

Affidamento di reparto

Il titolare di un esercizio articolato in più reparti può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto in possesso dei requisiti, mediante comunicazione al SUAP. Il reparto deve essere strutturalmente collegato all’esercizio principale. In mancanza di comunicazione, il titolare risponde direttamente dell’attività del gestore.

Sagre e feste popolari

La legge definisce sagre e feste popolari e ne disciplina i requisiti: aree di parcheggio, accessibilità per disabili, servizi igienici, vigilanza e limiti percentuali delle aree destinate alla somministrazione rispetto alla superficie complessiva. Il Comune riconosce le manifestazioni con attestazione specifica, disciplina con regolamento modalità, fornitori, coordinamento, spostamenti, raccolta differenziata, uso di materiali biodegradabili e orari. La Giunta regionale predispone un calendario regionale; le domande vanno presentate almeno 60 giorni prima. Le sagre già conformi alla legge possono mantenere durata superiore a sei giorni per non più di due anni dall’entrata in vigore. Sono previste sanzioni per superamento dei limiti, svolgimento fuori calendario e reiterazioni.

Vendita della stampa quotidiana e periodica

La legge disciplina punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché forme particolari di distribuzione e vendita gratuita. I punti vendita possono offrire anche alcuni beni complementari, entro i limiti previsti, e devono garantire la parità di trattamento tra pubblicazioni. Alcune vendite sono escluse dall’autorizzazione o dal titolo abilitativo, come quelle in sedi associative, religiose, politiche, nelle redazioni, porta a porta, in strutture ricettive o in luoghi con accesso riservato. La distribuzione gratuita richiede comunicazione al Comune e uso di tesserino per gli incaricati.

Distribuzione di carburanti

Il capo carburanti disciplina la rete ordinaria, gli impianti stradali, autostradali, privati, per natanti e aeromobili, i contenitori mobili, il collaudo, le attività complementari e gli orari. La Regione istituisce una Commissione consultiva regionale carburanti e un osservatorio, definisce bacini di utenza e regole di localizzazione. I Comuni rilasciano autorizzazioni e permessi di costruire, fissano orari e turni e vigilano sull’esercizio. Sono previsti regimi semplificati per biometano e metano liquido.

Impianti stradali e autostradali

Nuovi impianti, impianti privati, ristrutturazioni totali, aggiunta di carburanti e trasformazione in impianti automatizzati richiedono autorizzazione comunale con collaudo. Le modifiche non ricomprese tra quelle maggiori sono soggette a comunicazione. La sospensione e la decadenza sono disciplinate con termini specifici; la mancata attivazione, la sospensione prolungata o la perdita dei requisiti possono condurre alla decadenza e allo smantellamento. Sulle autostrade e raccordi autostradali le concessioni sono rilasciate dalla Regione e sono subordinate a requisiti specifici, con rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.

Impianti ad uso privato, natanti e aeromobili

Gli impianti privati sono autorizzati dal Comune per il rifornimento diretto di autoveicoli indicati dal richiedente e non possono cedere carburante a terzi; gli impianti esistenti senza autorizzazione devono regolarizzarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. I contenitori-distributori mobili ad uso privato sono soggetti a SCIA. Il rifornimento per natanti da diporto o aeromobili è regolato dal Comune e destinato esclusivamente a tali mezzi.

Controlli e sanzioni

Le sanzioni sono irrogate dai Comuni per commercio al dettaglio, forme speciali, aree pubbliche, all’ingrosso, somministrazione, sagre e stampa; per i carburanti la vigilanza spetta ai funzionari regionali e in parte ai Comuni, mentre per le fiere la competenza è comunale con trasferimento di una quota alla Regione. Le sanzioni colpiscono, tra l’altro, esercizio senza titolo, perdita dei requisiti, mancata esposizione di cartellonistica, violazioni sulle vendite sottocosto o straordinarie, irregolarità nelle aree pubbliche, mancato possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale, violazioni su sagre e sugli impianti carburanti. Sono previste chiusure, sospensioni, revoche, decadenze e, nei casi del commercio su aree pubbliche, anche confisca di attrezzature e merce.

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

La legge prevede una copertura finanziaria per gli anni 2020-2022 e dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURC. Gli SIAD già vigenti restano efficaci se compatibili. Per le grandi strutture di vendita sono stati previsti una sospensione temporanea dei procedimenti fino all’adozione delle misure di sostenibilità e, in una disposizione transitoria successiva, la proroga della graduatoria regionale del concorso per istruttori SIT fino al 31 dicembre 2025. La legge contiene anche numerose abrogazioni di normative previgenti sul commercio, sui mercati all’ingrosso, sulle fiere e sui carburanti.

Profili di obsolescenza

Pur essendo ancora formalmente vigente, il testo contiene numerose disposizioni ormai superate o riferite a termini già scaduti, come la sospensione dei procedimenti sulle grandi strutture di vendita, l’adeguamento iniziale dei regolamenti comunali, l’entrata in vigore del possesso della Carta di esercizio fissata al 1° gennaio 2028 e la proroga della graduatoria SIT fino al 31 dicembre 2025. Inoltre alcune norme risultano abrogate o colpite da illegittimità costituzionale parziale. Per questo il provvedimento, nel complesso, è oggi solo parzialmente utile e in larga parte deprecato.

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