Ordinanza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della determinazione n. 3 del 9.01.2026 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), che ha dichiarato la conclusione negativa della seconda conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, rigettando la domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 01.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024-1612), dando atto che il provvedimento produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; 2) della nota prot. n. 0037557-P del 21.11.2025 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il quale quest’ultima, ribadita interamente la propria precedente nota prot. 0028034-P del 9.09.2025, ha espresso parere negativo sulla domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente; 3) della determinazione n. 730 del 24.09.2025 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), comunicata il 25.09.2025 che ha dichiarato la conclusione negativa della prima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, rigettando la domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 01.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024-1612), dando atto che il provvedimento produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; 4) della comunicazione del 25.09.2025 con la quale il responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR) ha comunicato alla ricorrente che pag. 2 di 47 con Determinazione R.G. 730 del 24/09/2025 ha chiuso con ESITO NEGATIVO la Conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona per la richiesta dei pareri di competenza art. 14-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 convocata per l’esame del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE”; 5) della nota dell’8.10.2025 con la quale il responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR) ha comunicato l’accoglimento parziale delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della Determinazione n. 730 del 24.09.2025 di chiusura negativa della Conferenza dei Servizi; 6) della comunicazione del 9.10.2025 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), con cui il Comune ha riconvocato la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990 per la decisione sulla domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” negando la formazione del silenzio – assenso sul parere richiesto alla Soprintendenza ed omettendo la conseguente approvazione del piano urbanistico denominato “EIRE”; 7) della nota prot. 0028034-P del 9.09.2025 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, comunicata alla ricorrente il 25.09.2025, con la quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo tardivo sulla domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente; 8) di ogni ulteriore atto comunque presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, anche se non ancora conosciuto tra cui la comunicazione finale del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), di conclusione negativa della seconda conferenza dei servizi decisoria che ha disposto il rigetto della domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 01.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024 1612); e per la condanna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e del Comune di Sona a riesaminare la domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente; e con riserva di motivi aggiunti contro l’eventuale provvedimento comunale di diniego finale della domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” presentata dalla ricorrente, allo stato non ancora emesso e/o comunque non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di conclusione negativa della seconda conferenza dei servizi e rigetto della domanda di approvazione del PUA “EIRE”, unitamente agli atti presupposti, compresi i pareri negativi della Soprintendenza e gli atti della prima conferenza dei servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente PUA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale del 9 gennaio 2026, gli atti della prima e della seconda conferenza dei servizi, le comunicazioni procedimentali e i pareri negativi della Soprintendenza, chiedendone la sospensione e il riesame della domanda di approvazione del PUA. Ha contestato, con plurime doglianze, l’illegittimità degli atti assunti e confermati dalle amministrazioni nel corso del riesame, sostenendo in particolare l’erronea individuazione del perimetro del vincolo monumentale imposto dal d.m. 7 gennaio 1952 su Villa Previtali e sul relativo parco. La ricorrente ha inoltre dedotto la tardività del parere della Soprintendenza e ha prospettato la formazione del silenzio-assenso, lamentando che il Comune non avrebbe dovuto negarne gli effetti né omettere la conseguente approvazione del PUA. In sede cautelare ha prodotto documentazione diretta a dimostrare che l’area interessata dal piano sarebbe estranea al vincolo, ma la difesa erariale ne ha contestato la tardività e il Collegio ha ritenuto di non poterla considerare allo stato. Quanto al periculum, la società ha allegato il ritardo nella conclusione del procedimento, avviato nel 2024, e il pregiudizio patrimoniale connesso anche alla somma perequativa già versata all’amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha sospeso gli atti impugnati né anticipato una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego, sull’esatta estensione del vincolo monumentale, sulla tardività del parere della Soprintendenza o sulla formazione del silenzio-assenso. Ha ritenuto che il danno dedotto consistesse genericamente nel ritardo e in un pregiudizio patrimoniale pienamente risarcibile in caso di esito favorevole del ricorso, sicché non risultava configurato un periculum tale da giustificare la sospensione immediata. Considerata tuttavia la complessità della controversia e la necessità di una sollecita definizione, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola al 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della conferenza dei servizi decisoria svolta in forma semplificata e asincrona.
art. 14-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla convocazione e allo svolgimento della conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato perché le determinazioni comunali di conclusione negativa della conferenza dichiaravano di produrre gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente, quando non sussistono i presupposti per una misura cautelare immediata o occorre una sollecita decisione, la fissazione dell’udienza di merito a breve termine.
d.m. 7 gennaio 1952
Indicato quale atto impositivo del vincolo monumentale su Villa Previtali e sul relativo parco, la cui esatta estensione è controversa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati e senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali controverse.
- Il danno derivante dal ritardo nella conclusione di un procedimento, quando si traduce in un pregiudizio patrimoniale astrattamente pienamente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso, non integra di per sé un periculum in mora sufficiente a giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
- La documentazione depositata tardivamente in vista della camera di consiglio cautelare, se contestata dalla controparte, non può essere considerata dal Collegio allo stato del giudizio quando non siano rispettati i termini processuali per il deposito.
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