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Ordinanza

Ordinanza n. 1083/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativa alla domanda di nulla osta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e, con istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso presentata il 20 maggio 2025, nonché la condanna alla consegna di copia integrale della domanda di nulla osta presentata in suo favore dal datore di lavoro, con la documentazione allegata e necessaria all’istruttoria. L’Amministrazione ha dichiarato di avere osteso la documentazione a seguito di una pronuncia della Commissione per l’accesso e ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, poiché dal fascicolo processuale non risultava quale documentazione fosse stata effettivamente ostesa né se l’ostensione fosse stata integrale.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente l’istanza di accesso. Ha rilevato che la dichiarazione dell’Amministrazione di avere proceduto all’ostensione non era verificabile sulla base del fascicolo, non essendo visibile la documentazione concretamente trasmessa al ricorrente. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura di depositare entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sull’effettiva e integrale ostensione dei documenti richiesti, con particolare riguardo alla documentazione detenuta relativa alla domanda di nulla osta. L’esame dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 giugno 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di accesso né sulla sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso nel corso del giudizio

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio richiede una verifica effettiva dell’avvenuta ostensione e della sua completezza prima di poter dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o adottare altre statuizioni definitive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a giustificazione dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse su una domanda di accesso, il giudice deve verificare in concreto che l’Amministrazione abbia effettivamente osteso tutta la documentazione richiesta e detenuta; una mera dichiarazione dell’Amministrazione, non comprovata dalla documentazione depositata, non è sufficiente.
  • Quando la completezza dell’ostensione non risulta verificabile dal fascicolo processuale, il giudice può disporre un incombente istruttorio ordinando all’Amministrazione di depositare una relazione documentata sull’oggetto, sull’estensione e sull’effettiva esecuzione dell’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoPermesso di soggiorno
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàIncompetenza

Testo integrale

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