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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08404/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di un contribuente hanno impugnato tre intimazioni di pagamento fondate su pregresse cartelle relative a IRPEF, IVA e ILOR degli anni 1987 e 1993. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per irregolarità della notifica delle cartelle. In appello, l’agente della riscossione ha sostenuto la regolarità delle notifiche eseguite mediante raccomandata diretta, anche se consegnate al portiere; la CTR ha accolto l’appello, ha ritenuto non necessaria una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna, ha applicato il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. e ha estromesso l’Agenzia delle Entrate. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) illegittima estromissione dell’Agenzia delle Entrate nonostante questioni attinenti anche alla titolarità della pretesa e agli effetti del giudicato; 2) erronea applicazione degli artt. 2953 e 2948 n. 4 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale dei crediti tributari e l’inapplicabilità della conversione del termine; 3) violazione di giudicato e omessa pronuncia con riferimento a una cartella già oggetto di precedente sentenza definitiva; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’intimazione e alla documentazione depositata; 5) questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 602/1973 per disparità di trattamento rispetto alla notifica ex art. 139 c.p.c. e l. 890/1982.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate non aveva arrecato pregiudizio ai ricorrenti. Ha respinto il secondo motivo affermando il principio consolidato della prescrizione decennale dei crediti IRPEF, IVA e analoghi, escludendo l’applicabilità del termine quinquennale dell’art. 2948 n. 4 c.c. e ribadendo che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. quando il credito non sia già coperto da giudicato. Ha respinto il terzo motivo rilevando che il giudicato non risultava provato con attestazione di passaggio in giudicato né per ammissione della controparte e che, comunque, non vi era omessa pronuncia in presenza di una decisione incompatibile con la tesi dei ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché formulato come omesso esame di una questione/argomentazione e non di un fatto storico decisivo. Ha infine ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2018 che ha riconosciuto la legittimità della notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione. Nessuna statuizione sulle spese, e conferma dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate; la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo in relazione alla legittimazione dell’Agenzia delle Entrate; non ha inciso sull’esito per difetto di interesse.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ribadisce che la mancata impugnazione della cartella non trasforma automaticamente la prescrizione breve in ordinaria, salvo il caso di diritto già definitivamente accertato con giudicato; per i crediti tributari esaminati, la prescrizione è comunque decennale per il titolo sostanziale.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Non si applica ai crediti IRPEF, IVA e simili, poiché l’obbligazione tributaria, pur ricorrendo annualmente, ha carattere autonomo e unitario e non è un debito periodico in senso tecnico.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti del giudicato; la Corte ha negato la prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo; non ha condotto all’accoglimento, poiché il giudicato non era dimostrato e non vi era omessa pronuncia rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare vizi processuali (estromissione, omessa pronuncia); la Corte ha escluso i vizi dedotti o li ha ritenuti inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge sulla prescrizione e sulla notifica; le doglianze sono state respinte nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata decisione su questioni o argomentazioni difensive.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di confronto per la notifica; la Corte chiarisce che non si applica quando la cartella è notificata direttamente ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Consente la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata A/R; in tale ipotesi non è necessaria la raccomandata informativa prevista per altre forme di notifica.

  • art. 32 d.m. 9 aprile 2001

    Applicato, insieme all’art. 39 del medesimo d.m., per affermare che nella notifica diretta tramite posta è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario con le formalità del servizio postale ordinario.

  • art. 39 d.m. 9 aprile 2001

    Concorre a regolare la notifica diretta della cartella mediante raccomandata A/R da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata; la disciplina speciale della notifica diretta è giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione coattiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte non l’ha ritenuto violato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudicato deve risultare dall’attestazione di passaggio in giudicato, mancante nel caso concreto.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al deposito tardivo dell’atto di costituzione dei resistenti, effettuato solo per partecipare all’eventuale udienza di discussione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Usato come parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Le imposte erariali periodiche, come IRPEF e IVA, si prescrivono nel termine ordinario decennale, non essendo riconducibili alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche in senso tecnico.
  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento determina l’irretrattabilità del credito nei limiti del titolo, ma non produce automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo il caso di accertamento definitivo coperto da giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata pronuncia su questioni, eccezioni o argomentazioni difensive.
  • Per far valere un giudicato esterno occorre la prova del passaggio in giudicato della decisione invocata o la sua esplicita ammissione da parte della controparte; la mera non contestazione non basta.
  • Quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata A/R ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della notifica ex art. 139 c.p.c. o della l. 890/1982, sicché non è necessaria una seconda raccomandata informativa se il plico è consegnato a persona legittimata presso il domicilio.
  • La speciale disciplina della notifica diretta della cartella di pagamento è giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione coattiva e non viola, di per sé, il principio di eguaglianza o il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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