Cassazione Civile, Ordinanza n. 31754/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, di un rapporto di lavoro subordinato tra una società e una lavoratrice che aveva svolto mansioni di segretaria presso i locali aziendali, con utilizzo di strumenti della società, orario prestabilito e comunicazioni con i tecnici tramite indirizzo e-mail aziendale. La Corte territoriale aveva quindi condannato la società al pagamento di differenze retributive, ferie, permessi, 13ª mensilità e TFR, rigettando invece la domanda di straordinario per difetto di prova rigorosa. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della normativa sulla presunzione di subordinazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti per invertire l'onere della prova; (2) nullità della sentenza e violazione dell'onere della prova, per avere la Corte d'appello fondato la subordinazione su elementi ritenuti secondari e trascurando l'accertamento della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; (3) nullità per omessa motivazione sulla qualificazione del rapporto; (4) motivazione apparente e contrasto irriducibile tra l'affermazione di un orario di lavoro oltre quello ordinario e il rigetto del compenso per straordinario; (5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la variabilità mensile degli importi percepiti, ritenuta incompatibile con il lavoro subordinato. La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli in sostanza diretti a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio e confermando che la Corte d'appello aveva correttamente accertato la subordinazione sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e di indici sintomatici (esclusività, inserimento nei locali aziendali, uso di mezzi del datore, orario prestabilito, collaborazione continuativa).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse applicato correttamente i criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, valorizzando elementi sintomatici coerenti con la subordinazione e svolgendo una motivazione sufficiente e non apparente. Le doglianze della società sono state considerate, nella sostanza, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. È stata inoltre disattesa la censura sulla motivazione, perché la sentenza impugnata esponeva il percorso logico-giuridico seguito e non era stato indicato un omesso esame decisivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 26, L. n. 92/2012
La ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che non operasse alcuna presunzione di subordinazione nel caso concreto; la Corte ha però escluso che la decisione di merito avesse applicato indebitamente una presunzione, ritenendo invece corretta la qualificazione del rapporto sulla base degli elementi fattuali accertati.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente o omessa, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse un percorso argomentativo sufficiente e comprensibile.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
È evocato indirettamente nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto dipende dall'accertamento di fatto del giudice di merito.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato si fonda sull'accertamento concreto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; gli indici sintomatici possono assumere valore significativo, ma non sostituiscono l'indagine sulla sostanza del rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto l'apparente veste di violazione di legge o di vizio di motivazione, quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri giuridici e abbia reso una motivazione congrua.
- Non integra motivazione apparente la sentenza che esponga, anche sinteticamente, gli elementi di fatto ritenuti decisivi e il percorso logico-giuridico seguito; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione di parte o ogni risultanza istruttoria incompatibile.
- L'eventuale presenza di elementi compatibili anche con forme di collaborazione autonoma non impedisce il riconoscimento della subordinazione, ove il complesso delle circostanze accertate evidenzi l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore e la disponibilità del lavoratore all'altrui organizzazione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe verosimilmente condotto a una diversa decisione; non basta contestare la diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
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