Cassazione Civile, Ordinanza n. 31751/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un ingegnere aveva proposto opposizione avverso due cartelle esattoriali emesse per contributi dovuti alla Gestione separata per le annualità 2004 e 2006. In primo grado l’opposizione era stata accolta: per il 2004 il credito era stato ritenuto prescritto; per il 2006 era stata esclusa la debenza dei contributi sulla base del d.m. 2 maggio 1996, interpretato dal giudice di merito come fonte che consentiva al professionista ultrasessantacinquenne di cancellarsi dalla Gestione separata. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse individuarsi non nella dichiarazione dei redditi ma nella scadenza del termine di pagamento dei contributi, con conseguente validità degli atti interruttivi del 2010 e della cartella notificata nel 2011; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse esaminato le argomentazioni sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; 3) violazione della disciplina sulla Gestione separata e del d.m. 2 maggio 1996, deducendo che la normativa transitoria invocata dal giudice di merito era limitata al quinquennio 1996-2001 e non poteva escludere l’obbligo contributivo per il 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’annualità 2006 e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto sull’obbligo di iscrizione e contribuzione per quell’anno, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato che la prescrizione del 2004 era maturata e che non sussisteva nullità per omessa pronuncia, ma ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato al 2006 il regime transitorio del d.m. 2 maggio 1996, regime ormai esaurito nel 2001.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per denunciare la nullità della sentenza per error in procedendo.
La Corte esclude la nullità perché il giudice di merito aveva comunque pronunciato sulle domande e difese rilevanti dell’Istituto.
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come base normativa della pretesa contributiva e della decorrenza della prescrizione in relazione alla Gestione separata.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Disposizione base che individua i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dall’INPS e dalla Corte quale norma rilevante nella disciplina dell’obbligo contributivo dei professionisti iscritti alla Gestione separata.
art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Evocato dal ricorrente in relazione agli effetti della dichiarazione dei redditi sulla decorrenza della pretesa contributiva.
art. 4, comma 1, D.M. 2 maggio 1996
"Per la durata di un quinquennio ... i soggetti ... a) ... hanno facoltà di iscriversi ... b) ... possono richiedere la cancellazione"
La Corte ne dà interpretazione letterale e restrittiva: il regime facoltativo/cancellatorio opera solo per il quinquennio transitorio 1996-2001; fuori da tale periodo gli ultrasessantacinquenni tornano obbligati all’iscrizione se ricorrono i presupposti di legge.
art. 4, comma 2, D.M. 2 maggio 1996
Richiamato per la disciplina della restituzione dei contributi, anch’essa limitata al medesimo periodo transitorio.
Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.
art. 2, comma 1, L. 5 marzo 1990, n. 45
Richiamato nel d.m. 2 maggio 1996 con riferimento alla maggiorazione degli interessi sulla restituzione dei contributi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non opera l’interruzione del processo per morte della parte, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio.
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza dei termini specificamente previsti per il pagamento dei contributi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- Non sussiste nullità per omessa pronuncia quando dalla motivazione della sentenza di merito risulti che il giudice abbia comunque esaminato e deciso la questione dedotta dalla parte, anche se non con la formulazione espressa auspicata dal ricorrente.
- Le disposizioni transitorie del d.m. 2 maggio 1996 sulla facoltà di iscrizione e di cancellazione dalla Gestione separata hanno portata temporalmente limitata al quinquennio espressamente indicato; esaurito tale periodo, i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 tornano soggetti all’obbligo di iscrizione e contribuzione, ove ne ricorrano i presupposti.
- Fuori dall’ambito temporale del regime transitorio non è possibile opporre una cancellazione dalla Gestione separata fondata esclusivamente sul d.m. 2 maggio 1996 per escludere l’obbligo contributivo relativo ad annualità successive.
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