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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31733/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da una dipendente addetta a un ipermercato, assunti per esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all'apertura della nuova unità produttiva. In primo grado era stata riconosciuta l'illegittimità della proroga dell'ultimo contratto e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 18 ottobre 2008, con condanna della società al risarcimento. La Corte d'appello ha invece rigettato le domande della lavoratrice, ritenendo legittimo il termine per la specificità e l'effettività delle ragioni addotte, valorizzando anche un accordo sindacale di avvio dell'ipermercato. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme processuali, sostenendo che l'appello della società era inammissibile per difetto di interesse perché su un autonomo capo della sentenza di primo grado si era formato giudicato interno, relativo al mancato rispetto del limite di contingentamento dei contratti a termine; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il superamento del limite di contingentamento allo scadere del termine di 24 mesi; 3) falsa applicazione dell'accordo sindacale di avvio e violazione della disciplina contrattuale collettiva sul contingentamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento costituiva un capo autonomo non impugnato dalla società e quindi coperto da giudicato interno. Ne è derivata l'acquiescenza della società su tale autonoma ragione di illegittimità del termine e, conseguentemente, il difetto di interesse all'appello. Poiché l'appello non poteva essere proseguito, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di appello e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della lavoratrice.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire e, in particolare, all'interesse a proporre appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato interno formatosi sul capo non impugnato della decisione di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per l'acquiescenza, anche tacita, alla decisione di primo grado su un capo autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali la cui violazione era dedotta per asserito ultrapetitum o mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle preclusioni del giudizio di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle preclusioni del giudizio di appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle preclusioni del giudizio di appello.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    La Corte afferma che il motivo era ammissibile perché specifico e corredato dalla trascrizione degli atti rilevanti, requisito necessario anche per la denuncia di error in procedendo.

  • art. 1, primo comma, d.lgs. 368/2001

    Norma applicabile ratione temporis, relativa alla causale del contratto a termine e alla necessità della specificità delle ragioni tecniche, organizzative e produttive.

  • art. 10 d.lgs. 368/2001

    Richiamato come base della clausola di contingentamento e della sua rilevanza quale autonomo profilo di legittimità del contratto a termine.

  • art. 7.16 del contratto aziendale 2 maggio 2006

    Richiamato quale previsione contrattuale sul limite di contingentamento dei contratti a termine.

  • art. 96, secondo comma, del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 17 ottobre 2005

    Richiamato come disposizione che consentiva il meccanismo richiamato dal contratto aziendale quanto alla disciplina dei contratti a termine.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito in grado d'appello.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto del limite di contingentamento dei rapporti a termine può costituire un capo autonomo della sentenza di primo grado, distinto dalla causale del termine, e come tale può formare giudicato interno se non impugnato specificamente.
  • La mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione di primo grado determina acquiescenza e priva l'appellante di interesse all'impugnazione, poiché l'eventuale accoglimento dell'appello non gli arrecherebbe alcuna utilità giuridica.
  • Quando il giudice d'appello decide su un capo ormai coperto da giudicato interno e l'appello era inammissibile per difetto di interesse, la Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire in grado di appello.
  • Nel ricorso per cassazione, anche la denuncia di error in procedendo richiede specificità e indicazione/trascrizione degli atti rilevanti ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Nei contratti a termine, la legittimità del rapporto può dipendere non solo dalla specificità e concretezza della causale, ma anche dal rispetto delle clausole di contingentamento previste dalla disciplina collettiva o aziendale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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