Cassazione Civile, Ordinanza n. 31755/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una società di trasporto aereo e una lavoratrice adibita a mansioni di addetta al call center. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato nullo il termine apposto all'ultimo contratto per il periodo 13 gennaio 2014-12 maggio 2014, ritenendo superato il limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine fissato dalla contrattazione collettiva in 44 mesi in deroga al limite generale di 36 mesi. La nullità era stata affermata perché non poteva applicarsi la previsione collettiva che qualificava come stagionali le attività di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, né, comunque, la mansione di call center rientrava nei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 28 c.c.n.l. Trasporto Aereo 2 agosto 2013, in combinato con gli artt. 2, comma 1, e 5, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la contrattazione collettiva poteva legittimamente qualificare come stagionali le attività richiamate dalla legge e che il call center rientrava nella più ampia nozione di servizi di terra; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato l'indennità risarcitoria sulla base dell'art. 32 l. n. 183/2010 anziché della disciplina sopravvenuta e dei criteri richiamati dall'art. 8 l. n. 604/1966. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato che la clausola collettiva era inidonea a derogare al limite di durata, perché si limitava a un rinvio tautologico alle attività dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 senza specificare quali fossero realmente attività stagionali in senso proprio; ha inoltre escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 81/2015, poiché la violazione del limite massimo si era interamente consumata prima della sua entrata in vigore, con conseguente corretto richiamo all'art. 32 l. n. 183/2010 e ai parametri dell'art. 8 l. n. 604/1966 per quantificare l'indennità. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della conversione del rapporto a tempo indeterminato, della condanna alla riammissione in servizio e dell'indennità pari a undici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 13 gennaio 2014, la condanna alla riammissione in servizio della lavoratrice e la condanna al pagamento dell'indennità omnicomprensiva di undici mensilità della retribuzione globale di fatto, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010 per la fattispecie maturata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 c.c.n.l. Trasporto Aereo 2 agosto 2013
"Le Parti, a mente del comma 4 ter dell’art. 5 del D. lgs. n. 368/2001 e successive modifiche confermano il carattere stagionale delle attività di cui all’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 368/2001. Per i contratti a termine stipulati ai sensi di questa disposizione, pertanto non trova applicazione l’art. 5, comma 4 bis, del d. lgs n. 368 del 2001…"
La clausola è stata ritenuta inidonea a derogare al limite massimo di durata dei contratti a termine perché non individua specificamente attività stagionali in senso proprio, ma si limita a un rinvio generico e tautologico all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
Consente l'apposizione del termine, per le aziende di trasporto aereo e aeroportuali, entro limiti temporali prefissati e per determinate attività operative di terra, di volo e di assistenza a bordo ai passeggeri e merci; nel caso concreto è stato escluso che l'attività di call center vi rientrasse.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Prevede la conversione del rapporto a tempo indeterminato quando sia superata la durata complessiva di trentasei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi, salvo specifiche deroghe.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
Autorizza la contrattazione collettiva a individuare attività stagionali sottratte al limite di durata dei contratti a termine, ma solo attraverso una specificazione effettiva e non mediante formule generiche.
Costituisce la base dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta per l'illegittima apposizione del termine, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la pronuncia giudiziale.
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'indennità risarcitoria, con riferimento alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio e al comportamento delle parti.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Ritenuto non applicabile ratione temporis, poiché la fattispecie sanzionata si era integralmente realizzata prima della sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La contrattazione collettiva può individuare attività stagionali idonee a derogare al limite massimo di durata dei contratti a termine solo se specifica in modo puntuale e non meramente tautologico le attività realmente connotate da stagionalità in senso stretto.
- La nozione di attività stagionale non coincide con qualunque incremento periodico dell'attività o con esigenze di mercato ricorrenti: richiede un collegamento strutturale con un'attività preordinata ed organizzata per un espletamento limitato a una stagione.
- Quando il superamento del limite di durata dei contratti a termine si è integralmente consumato prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, le conseguenze sanzionatorie restano regolate dalla normativa previgente.
- L'indennità risarcitoria per l'illegittima apposizione del termine va commisurata secondo i parametri normativi richiamati, valorizzando anzianità di servizio, dimensione dell'impresa e comportamento delle parti.
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