Cassazione Civile, Ordinanza n. 15205/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Ufficio recuperava l'IRPEF corrispondente alle spese indicate in dichiarazione per l'anno d'imposta 2010 relative a interventi finalizzati al risparmio energetico, agevolati dall'art. 1, commi 344 e seguenti, l. n. 296 del 2006. I giudici di merito avevano accolto l'impugnazione e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mancata comunicazione all'ENEA non avesse natura decadenziale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 e sostenendo che la comunicazione all'ENEA costituisse adempimento obbligatorio ai fini del beneficio, con conseguente decadenza in caso di omissione, richiamando anche l'art. 2, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 in tema di remissio in bonis; ha inoltre chiesto la trattazione in pubblica udienza o la rimessione alle Sezioni Unite. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la pubblica udienza o per la rimessione alle Sezioni Unite e ha dato continuità all'orientamento già espresso da Cass. n. 7657/2024, secondo cui l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori non comporta decadenza dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica. La Corte ha escluso che una sanzione decadenziale possa desumersi dall'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 o dalla disciplina primaria richiamata, rilevando che l'adempimento ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio del risparmio energetico e che, nel caso concreto, non erano contestati i presupposti sostanziali della detrazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione dell'esistenza di precedenti contrastanti e della formazione successiva dell'orientamento di legittimità; è stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Norma procedimentale richiamata come base del controllo formale da cui era scaturito il recupero dell'imposta.
art. 1, commi 344 e seguenti, l. n. 296 del 2006
Costituisce la disciplina dell'agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
art. 4 d.m. 19 febbraio 2007
L'obbligo di trasmissione dei dati all'ENEA non comporta, di per sé, una decadenza dalla detrazione, poiché la norma non prevede espressamente una simile sanzione.
art. 2, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della tesi della necessità dell'adempimento e della possibilità di regolarizzazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per fondare una decadenza.
art. 1, comma 3-bis, d.l. 4 giugno 2013, conv. in l. 3 agosto 2013, n. 90
Richiamato per evidenziare la finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico affidata all'ENEA.
art. 14, comma 2-quinquies, d.l. 4 giugno 2013, conv. in l. 3 agosto 2013, n. 90
Norma sopravvenuta che ha introdotto poteri di verifica e controllo dell'ENEA, non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 5, comma 4-bis, d.m. 19 febbraio 2007
È valorizzato per confermare che la disciplina secondaria non prevedeva, per il periodo d'imposta rilevante, una espressa comminatoria di decadenza.
art. 1, comma 348, l. n. 296 del 2006
Il rinvio alla disciplina della l. n. 449/1997 è interpretato come rinvio fisso, non idoneo a importare un obbligo di comunicazione all'ENEA con conseguente decadenza.
art. 1, comma 3, l. n. 449 del 1997
Richiamato in comparazione: in quel sistema la decadenza era espressamente prevista dalla norma primaria, a differenza del caso in esame.
art. 4 d.m. 18 febbraio 1998, n. 41
Richiamato come disciplina attuativa del diverso regime agevolativo, in cui la decadenza trovava base nella legge primaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali, la decadenza per omissione di un adempimento formale non può essere affermata in via analogica o sistematica se non risulta da una previsione normativa espressa o comunque inequivoca.
- L'obbligo di comunicazione all'ENEA previsto per interventi di riqualificazione energetica ha natura essenzialmente informativa e statistica; la sua omissione, in assenza di una specifica sanzione decadenziale, non incide sul diritto alla detrazione quando siano provati i presupposti sostanziali del beneficio.
- Il rinvio da una disciplina agevolativa a una disciplina precedente deve essere interpretato secondo la sua effettiva portata: se è un rinvio fisso, non consente di importare adempimenti o decadenze non espressamente previsti dal testo richiamato.
- La finalità di monitoraggio e valutazione dell'efficienza energetica, anche quando affidata a un ente tecnico, non trasforma automaticamente l'adempimento comunicativo in condizione costitutiva del beneficio fiscale.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sopravvenuti, la Corte può respingere richieste di rimessione alle Sezioni Unite o di pubblica udienza quando la questione sia già stata risolta da un precedente nomofilattico recente e pertinente.
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