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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 contestando a una società consolidata e alla consolidante l'utilizzo di fatture passive emesse da altra società ritenuta "cartiera", poiché relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti, ritenendo non sufficientemente provata dall'Ufficio la partecipazione consapevole delle contribuenti a una frode carosello e l'assenza di diligenza nella scelta del partner commerciale, valorizzando invece la regolarità contabile delle società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e mancata considerazione di indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà della società cedente e sul coinvolgimento delle cessionarie; 2) violazione degli stessi articoli per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe svolto un reale procedimento valutativo degli indizi; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. sulla prova della consapevolezza dell'inesistenza soggettiva e sulla detraibilità IVA; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 110 c.p., dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 in tema di deducibilità dei costi connessi a fatture per operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso e la memoria delle società per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibili il terzo e il quarto, e ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà soggettiva dell'operazione sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; nel caso concreto la CTR aveva correttamente escluso che gli indizi addotti bastassero a dimostrare la conoscibilità della frode da parte delle contribuenti. Quanto al quarto motivo, la questione sulla deducibilità dei costi è stata dichiarata nuova e non specificamente ricostruita negli atti di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina il riparto dell'onere della prova; nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode, ma devono essere idonee a dimostrare anche la conoscibilità, da parte dell'acquirente, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo evasivo.

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione di legge per i primi, terzo e quarto motivi.

  • art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

    Invocato per denunciare una motivazione apparente.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in relazione alla detrazione dell'IVA e alla disciplina delle fatture nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ne affronti il merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nel quarto motivo in tema di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    Richiamato nel quarto motivo in tema di deducibilità dei costi connessi a operazioni inesistenti.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'alterità soggettiva tra emittente reale e formale, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
  • La prova della sola regolarità contabile del contribuente non è di per sé sufficiente a vincere la contestazione, ma il giudice deve valutare se gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio siano idonei a dimostrare la conoscibilità della frode.
  • Gli indizi relativi alla fittizietà del fornitore sono logicamente distinti dagli indizi necessari a provare la consapevolezza del cessionario: questi ultimi devono essere specificamente valutati e non possono essere confusi con quelli che attengono alla mera inesistenza soggettiva dell'emittente.
  • La censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esplicita, anche sinteticamente, il percorso logico seguito e indica perché gli indizi offerti non sono idonei a dimostrare il fatto decisivo della conoscibilità della frode.
  • Una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con specifica allegazione degli atti rilevanti, che il tema era stato effettivamente dedotto nei gradi di merito e rientrava nel devolutum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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