Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 contestando a una società consolidata e alla consolidante l'utilizzo di fatture passive emesse da altra società ritenuta "cartiera", poiché relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti, ritenendo non sufficientemente provata dall'Ufficio la partecipazione consapevole delle contribuenti a una frode carosello e l'assenza di diligenza nella scelta del partner commerciale, valorizzando invece la regolarità contabile delle società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e mancata considerazione di indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà della società cedente e sul coinvolgimento delle cessionarie; 2) violazione degli stessi articoli per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe svolto un reale procedimento valutativo degli indizi; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. sulla prova della consapevolezza dell'inesistenza soggettiva e sulla detraibilità IVA; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 110 c.p., dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 in tema di deducibilità dei costi connessi a fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso e la memoria delle società per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibili il terzo e il quarto, e ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà soggettiva dell'operazione sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; nel caso concreto la CTR aveva correttamente escluso che gli indizi addotti bastassero a dimostrare la conoscibilità della frode da parte delle contribuenti. Quanto al quarto motivo, la questione sulla deducibilità dei costi è stata dichiarata nuova e non specificamente ricostruita negli atti di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
Disciplina il riparto dell'onere della prova; nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode, ma devono essere idonee a dimostrare anche la conoscibilità, da parte dell'acquirente, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo evasivo.
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge per i primi, terzo e quarto motivi.
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
Invocato per denunciare una motivazione apparente.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in relazione alla detrazione dell'IVA e alla disciplina delle fatture nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ne affronti il merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nel quarto motivo in tema di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Richiamato nel quarto motivo in tema di deducibilità dei costi connessi a operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'alterità soggettiva tra emittente reale e formale, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
- La prova della sola regolarità contabile del contribuente non è di per sé sufficiente a vincere la contestazione, ma il giudice deve valutare se gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio siano idonei a dimostrare la conoscibilità della frode.
- Gli indizi relativi alla fittizietà del fornitore sono logicamente distinti dagli indizi necessari a provare la consapevolezza del cessionario: questi ultimi devono essere specificamente valutati e non possono essere confusi con quelli che attengono alla mera inesistenza soggettiva dell'emittente.
- La censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esplicita, anche sinteticamente, il percorso logico seguito e indica perché gli indizi offerti non sono idonei a dimostrare il fatto decisivo della conoscibilità della frode.
- Una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con specifica allegazione degli atti rilevanti, che il tema era stato effettivamente dedotto nei gradi di merito e rientrava nel devolutum.
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