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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

Più soggetti che avevano intrattenuto con la banca diversi rapporti di conto corrente affidato, conti anticipi e, per una delle posizioni, un mutuo, agivano per far accertare la nullità o inefficacia di varie clausole e addebiti: interessi ultralegali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi asseritamente usurari, spese non convenute per iscritto e asimmetrie contabili nei versamenti. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto le domande generiche e, per questo, infondate, osservando che non erano state indicate in modo adeguato le singole poste del dare/avere da eliminare o rideterminare; aveva inoltre considerato tardivi o comunque inidonei a colmare il difetto gli estratti conto e le perizie di parte depositati con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 163, 167, 183 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che la domanda era sufficientemente specifica quanto ai rapporti e ai vizi denunciati, e che i documenti prodotti nelle memorie istruttorie erano tempestivi e destinati a provare fatti già allegati, non a introdurre nuove allegazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato, previa qualificazione del vizio come error in procedendo, che dal contenuto dell’atto di citazione emergevano con chiarezza i rapporti bancari dedotti, la loro natura, gli anni di stipula e i singoli vizi contestati per ciascun rapporto; ha quindi escluso che fosse necessaria, già in citazione, la puntuale indicazione di tutte le singole operazioni o rimesse, trattandosi di elementi da riesaminare nel merito in sede di rideterminazione del saldo. Ha poi affermato che gli estratti conto e le perizie di parte prodotti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. erano tempestivi rispetto alle preclusioni probatorie e servivano a supportare allegazioni già formulate, non costituendo nuove domande o nuove circostanze di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione dedotta attiene a un error in procedendo, che consente alla Corte di cassazione l'accesso diretto agli atti per verificare il contenuto dell'atto introduttivo e delle produzioni.

  • art. 163 c.p.c.

    L'atto di citazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro petitum, causa petendi e mezzi di prova/documenti; nella specie tali requisiti sono stati ritenuti integrati quanto all'allegazione dei rapporti e dei vizi contestati.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della citazione per indeterminatezza non è stata ravvisata, poiché le domande erano sufficientemente determinate.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto delle difese della convenuta e per il regime delle indicazioni probatorie nel rito ordinario.

  • art. 183 c.p.c.

    Le produzioni documentali e l'indicazione delle prove possono essere effettuate nella fase delle memorie istruttorie entro le preclusioni, se volte a corroborare fatti già allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la decisione si concentra sul corretto governo delle allegazioni e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che fa valere il diritto; l'azione di accertamento negativo non esonera dall'allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nelle contestazioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alle operazioni di anticipazione s.b.f.

  • L. 108/1996

    Richiamata per la dedotta usurarietà dei tassi e del costo complessivo degli affidamenti.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione della disciplina antiusura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata.

Massime di principio

  • In una controversia bancaria di ripetizione o di accertamento negativo, l'atto introduttivo è sufficientemente specifico se indica i rapporti bancari coinvolti, la loro natura, i periodi di riferimento e i vizi contrattuali dedotti, senza necessità di elencare già in citazione ogni singola operazione contabile.
  • La necessaria specificità della domanda non va confusa con la prova del credito o della rideterminazione del saldo: le poste contabili e gli estratti conto servono a dimostrare i fatti allegati e possono essere prodotti nella fase istruttoria entro le preclusioni processuali.
  • Le preclusioni probatorie nel rito ordinario si perfezionano nella fase delle memorie ex art. 183 c.p.c.; pertanto documenti e perizie depositati entro tale scansione non sono tardivi se diretti a provare allegazioni già presenti nell'atto introduttivo.
  • Chi propone un'azione di accertamento negativo resta gravato dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa di inesistenza o invalidità delle poste contestate; il giudice non può supplire d'ufficio alle carenze istruttorie della parte.
  • Quando la domanda mira alla rideterminazione del dare/avere in rapporti di conto corrente, il giudice deve riesaminare integralmente le poste contabili contestate sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite, senza pretendere che ogni singola movimentazione sia già analiticamente descritta nell'atto di citazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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