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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa a omesso versamento di contributi di bonifica per le annualità 2011-2013. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del consorzio, ritenendo decisiva, ai fini dell’illegittimità della pretesa, la mancata redazione e approvazione del piano generale di bonifica e quindi la mancata dimostrazione del beneficio consortile diretto e immediato. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, assumendo che la CTR avrebbe male argomentato sul rapporto tra inerzia della commissione provvisoria e assenza del piano generale; (2) violazione della normativa regionale toscana e della disciplina di settore, sostenendo che la CTR abbia erroneamente preteso l’indizione delle elezioni e la formazione del piano generale; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per errata distribuzione dell’onere della prova, essendo stato ritenuto decisivo il mancato piano generale nonostante la prova della ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e di documentazione tecnica; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la documentazione tecnico-contabile prodotta a dimostrazione del beneficio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse espresso in modo sufficiente la ratio decidendi. Ha dichiarato non più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione come motivo autonomo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente. Nel merito, ha ritenuto corretto l’impianto della decisione impugnata: in assenza di piano generale di bonifica approvato, viene meno la presunzione di debenza del contributo e torna a operare la regola ordinaria di riparto dell’onere della prova, gravando sul consorzio la dimostrazione dei presupposti della pretesa, cioè dell’esistenza di vantaggi fondiari diretti e immediati per gli immobili del contribuente. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e perché carente di specificità, non essendo indicato con precisione il contenuto della documentazione richiamata né la sua decisività. Il consorzio è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Il vizio di motivazione contraddittoria non è più autonomamente deducibile; il n. 5 consente solo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 2697 c.c.

    La distribuzione dell’onere della prova segue la regola ordinaria: in mancanza della presunzione derivante da piano di classifica approvato, il consorzio deve provare i presupposti della pretesa contributiva.

  • art. 860 c.c.

    Il contributo di bonifica presuppone il vantaggio diretto e immediato per l’immobile, presupposto che può operare in via presuntiva solo in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina di settore.

  • r.d. n. 215 del 1933, art. 3, comma 2

    La delimitazione del comprensorio soggetto a bonifica e a contributo avviene con decreto ministeriale.

  • r.d. n. 215 del 1933, art. 4

    Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, contenente il progetto di massima e le direttive fondamentali degli interventi.

  • r.d. n. 215 del 1933, art. 10

    Sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.

  • L.R. Toscana n. 34/1994, artt. 10, 47, comma 6, 51, comma 8, 52, 56, comma 3

    Norme invocate dal ricorrente per sostenere l’erroneità della lettura data dalla CTR alla disciplina regionale dei consorzi e del procedimento di formazione degli atti consortili.

  • L.R. Toscana n. 47/2009, artt. 1 e 2

    Norme richiamate dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicata dalla CTR.

  • L.R. Toscana n. 8/2010, artt. 1 e 2

    Norme richiamate dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicata dalla CTR.

  • L.R. Toscana n. 47/2010, artt. 1, 2, 3 e 4

    Norme richiamate dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicata dalla CTR.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando con precisione i fatti e gli atti su cui la censura si fonda.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di contributi consortili di bonifica, la presunzione di debenza del contributo opera solo se la pretesa si fonda su un piano di classifica approvato e sull’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza; in mancanza di tali presupposti, il consorzio deve provare in giudizio il concreto beneficio diretto e immediato derivante dalle opere eseguite.
  • Quando il contribuente contesta l’assenza o l’inidoneità del piano generale di bonifica o del piano di classifica, il consorzio non può limitarsi a richiamare l’inserimento del bene nel comprensorio, ma deve dimostrare i presupposti sostanziali della pretesa tributaria e il nesso tra opere e vantaggio fondiario.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; se la ratio decidendi è comprensibile, la doglianza è infondata anche quando il ricorrente contesti la valutazione del materiale probatorio.
  • Nel vigore dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficiente o contraddittoria motivazione, essendo scrutinabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Il ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il contenuto degli atti o documenti rilevanti e la loro decisività; la censura che si risolva in una richiesta di rivalutazione delle prove è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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