L.R. Toscana 47/2010
Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in via transitoria gli organi dei consorzi di bonifica toscani, sospendendo i rinnovi e affidando le funzioni a commissari straordinari fino alla riforma organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Prevede regole specifiche per alcuni consorzi, l’indennità dei commissari e l’abrogazione di precedenti leggi sulla sospensione elettorale.
Disposizioni transitorie sugli organi dei consorzi di bonifica
Disposizioni transitorie sugli organi dei consorzi di bonifica
La legge regionale Toscana disciplina, in via provvisoria, il funzionamento degli organi dei consorzi di bonifica nelle more della riforma organica prevista dal testo unico in materia di difesa del suolo. La disciplina ha carattere temporaneo ed è espressamente riferita a un periodo che non può andare oltre il 31 dicembre 2012.
Ambito applicativo e durata
La normativa interviene sugli organi dei consorzi di bonifica regionali durante la fase di transizione verso il riordino complessivo del settore. La stessa legge precisa che le regole transitorie operano solo fino all’approvazione della riforma e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.
Regime degli organi dei consorzi di bonifica
Per i consorzi di bonifica regionali, gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2012 cessano alla data di scadenza e non vengono rinnovati. I collegi dei revisori dei conti già in carica al momento dell’entrata in vigore della legge continuano invece a svolgere le proprie funzioni fino all’approvazione della legge di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Salvo il caso dei consorzi per i quali la legge detta una disciplina speciale, le funzioni degli organi cessati sono esercitate dal presidente del consorzio uscente, che opera in qualità di commissario straordinario.
Disciplina speciale per alcuni consorzi
Per tre consorzi è prevista una disciplina specifica:
- per il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio decadono, dalla data di entrata in vigore della legge, il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa;
- per il Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale decade la consulta;
- per il Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina decade la commissione provvisoria.
L’amministrazione di tali consorzi è affidata a commissari straordinari individuati come segue:
- per il Padule di Fucecchio, al presidente in carica alla data di entrata in vigore della legge;
- per la Toscana centrale, al commissario straordinario nominato dalla provincia ai sensi della disciplina regionale sulla bonifica;
- per la Val di Chiana Aretina, al presidente della commissione provvisoria nominato dalla provincia.
Compiti del commissario straordinario
I commissari straordinari esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione che la normativa vigente attribuisce al presidente, al consiglio dei delegati e alla deputazione amministrativa.
Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere adottati solo se necessari e urgenti e quando la loro mancata adozione arrecherebbe un pregiudizio al consorzio. La Giunta regionale, sentite le province, può inoltre stabilire indirizzi operativi per distinguere tra atti ordinari e straordinari e individuare specifici atti straordinari che richiedono una preventiva autorizzazione regionale.
Restano ferme le disposizioni regionali sul controllo provinciale sugli atti dei consorzi. Gli atti e i rapporti posti in essere dal commissario sono imputati al consorzio sia oggettivamente sia soggettivamente. In caso di cessazione del commissario, la provincia competente nomina un nuovo commissario.
Indennità dei commissari
Ai commissari straordinari può essere riconosciuta un’indennità di funzione omnicomprensiva, stabilita successivamente dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa nazionale e comunque entro il limite del trattamento economico del sindaco di un comune fino a 10.000 abitanti. L’onere è a carico del consorzio di bonifica.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate le precedenti leggi regionali che avevano sospeso le procedure elettorali dei consorzi di bonifica nel 2009 e nel 2010.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Poiché contiene una disciplina espressamente transitoria, limitata fino all’approvazione della riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, oggi risulta priva di utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleta.
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