Cassazione Civile, Ordinanza n. 30630/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2017 e 2018, sostenendo di non essere dotato di un’autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello, con rigetto della domanda di rimborso. La sentenza d’appello aveva ritenuto decisivi, ai fini dell’autonoma organizzazione, il numero di collaboratori impiegati e l’entità dei costi dichiarati, reputando non provata l’insussistenza del presupposto IRAP. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la prova acquisita dimostrerebbe che nel biennio aveva avuto un solo lavoratore part-time addetto a mansioni di segreteria; (2) violazione dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997, per avere la sentenza d’appello affermato il presupposto dell’autonoma organizzazione sulla base del solo dato numerico dei collaboratori e dei costi, senza verificare il concreto apporto organizzativo e la capacità dell’organizzazione di incrementare il reddito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.
È richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ribadisce che la censura sull’onere della prova non può prescindere dalla corretta individuazione del presupposto impositivo e dall’accertamento in concreto dei fatti rilevanti per l’autonoma organizzazione.
art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997
Il presupposto dell’IRAP per il professionista ricorre solo se vi è autonoma organizzazione, da accertarsi in concreto secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondano la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per il giudizio tributario di legittimità e per il rinvio al giudice di merito.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Attribuisce al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione del professionista ricorre solo quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, e quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
- Non basta accertare in modo astratto o meramente numerico la presenza di collaboratori: il giudice deve verificare il concreto apporto da essi fornito all’attività professionale e la reale incidenza organizzativa del loro lavoro.
- L’entità dei compensi corrisposti a terzi o dei costi sostenuti non è, di per sé sola, sufficiente a dimostrare l’autonoma organizzazione, potendo riflettere il valore professionale dell’attività o spese personali e non necessariamente un incremento della struttura produttiva.
- Quando il professionista deduce che i collaboratori svolgevano sole mansioni di segreteria o attività esecutive, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale allegazione e motivare sul punto; l’omissione di tale verifica integra errore di diritto nella qualificazione del presupposto impositivo.
- La collaborazione resa da due unità part-time può essere equiparata a quella di un’unità a tempo pieno, ma tale dato va sempre inserito nella valutazione complessiva del concreto assetto organizzativo.
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