Cassazione Civile, Ordinanza n. 04789/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un procedimento istruttorio avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di alcune società, tra cui la ricorrente, per verificare l'esistenza di due intese anticoncorrenziali: una relativa al condizionamento di gare d'appalto per servizi di anticendio boschivo su tutto il territorio nazionale e l'altra relativa alla fissazione di un prezzario per servizi con elicottero nell'ambito di un'associazione di settore. L'Autorità ha accertato la violazione dell'art. 101 TFUE e ha irrogato alla ricorrente una sanzione pecuniaria. Il ricorso amministrativo è stato respinto dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato per avere questo, a suo dire, creato una norma inesistente nel ritenere legittima la deliberazione dell'AGCM adottata da un collegio composto da due soli componenti, con il presidente temporaneamente sostituito, nonostante il presidente nominato non avesse ancora assunto le funzioni. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo il possibile contrasto tra la disciplina nazionale/regolamentare e la normativa eurounitaria in materia di concorrenza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina dell'AGCM consente, in base al regolamento e alla legge richiamati, riunioni valide anche con due componenti e prevede la sostituzione temporanea del presidente in caso di assenza o impedimento; ha inoltre escluso che la censura investisse i limiti esterni della giurisdizione, trattandosi al più di un error in iudicando. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non spiegava adeguatamente il contrasto tra le norme nazionali e il parametro eurounitario invocato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il Consiglio di Stato non aveva superato i limiti esterni della giurisdizione nel ritenere valida la deliberazione dell'AGCM adottata con due componenti, perché la disciplina applicabile consente riunioni valide con due membri e la temporanea sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata rimessione alla Corte di giustizia UE per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
è invocato come parametro per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte esclude che vi sia stato superamento dei limiti esterni della giurisdizione
richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione del Consiglio di Stato
art. 101 TFUE
norma antitrust violata secondo il provvedimento dell'AGCM
art. 23, comma 1, lett. d, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
fissa il numero dei componenti dell'AGCM in tre, compreso il presidente
art. 10 L. 10 ottobre 1990, n. 287
come modificato, disciplina la composizione dell'AGCM
art. 6, comma 1, regolamento AGCM 24 maggio 2017
prevede la validità delle riunioni dell'Autorità con la presenza del presidente e di un componente, ovvero di due componenti
art. 7 regolamento AGCM 24 maggio 2017
prevede l'adozione delle deliberazioni a maggioranza dei votanti e il voto prevalente del presidente in caso di parità
art. 3, comma 2, regolamento AGCM 24 maggio 2017
prevede che, in caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni siano assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, a parità, dal più anziano di età
art. 23, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato come conferma implicita della disciplina del voto del presidente in caso di parità
art. 35 Reg. CE n. 1 del 2003
invocato quale parametro eurounitario, ma la censura è dichiarata generica e quindi inammissibile
il ricorso per cassazione deve rispettare specifiche modalità redazionali e di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla disposizione un significato del tutto estraneo alle plausibilità ricavabili dal testo, sconfinando dalla funzione interpretativa e creando una regola di fonte sostanzialmente giurisdizionale.
- Non integra superamento dei limiti esterni della giurisdizione l'errore con cui il giudice amministrativo valuti la sussistenza concreta dei presupposti applicativi di una disciplina, trattandosi semmai di error in iudicando.
- Un organo collegiale amministrativo non è necessariamente un collegio perfetto: la validità delle riunioni può essere prevista dalla legge o dal regolamento anche con una composizione inferiore al plenum, se la disciplina espressamente lo consente.
- La sostituzione temporanea del presidente di un'autorità indipendente può essere legittima quando la disciplina regolamentare la prevede per assenza o impedimento, e ciò può rendere valido il collegio riunito in tale composizione.
- La deduzione del contrasto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione, ai fini della mancata rimessione pregiudiziale, deve essere specifica e argomentata; il mero richiamo generico della norma eurounitaria non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →