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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04789/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un procedimento istruttorio avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di alcune società, tra cui la ricorrente, per verificare l'esistenza di due intese anticoncorrenziali: una relativa al condizionamento di gare d'appalto per servizi di anticendio boschivo su tutto il territorio nazionale e l'altra relativa alla fissazione di un prezzario per servizi con elicottero nell'ambito di un'associazione di settore. L'Autorità ha accertato la violazione dell'art. 101 TFUE e ha irrogato alla ricorrente una sanzione pecuniaria. Il ricorso amministrativo è stato respinto dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato per avere questo, a suo dire, creato una norma inesistente nel ritenere legittima la deliberazione dell'AGCM adottata da un collegio composto da due soli componenti, con il presidente temporaneamente sostituito, nonostante il presidente nominato non avesse ancora assunto le funzioni. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo il possibile contrasto tra la disciplina nazionale/regolamentare e la normativa eurounitaria in materia di concorrenza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina dell'AGCM consente, in base al regolamento e alla legge richiamati, riunioni valide anche con due componenti e prevede la sostituzione temporanea del presidente in caso di assenza o impedimento; ha inoltre escluso che la censura investisse i limiti esterni della giurisdizione, trattandosi al più di un error in iudicando. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non spiegava adeguatamente il contrasto tra le norme nazionali e il parametro eurounitario invocato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il Consiglio di Stato non aveva superato i limiti esterni della giurisdizione nel ritenere valida la deliberazione dell'AGCM adottata con due componenti, perché la disciplina applicabile consente riunioni valide con due membri e la temporanea sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata rimessione alla Corte di giustizia UE per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    è invocato come parametro per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte esclude che vi sia stato superamento dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 100 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione del Consiglio di Stato

  • art. 101 TFUE

    norma antitrust violata secondo il provvedimento dell'AGCM

  • art. 23, comma 1, lett. d, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    fissa il numero dei componenti dell'AGCM in tre, compreso il presidente

  • art. 10 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    come modificato, disciplina la composizione dell'AGCM

  • art. 6, comma 1, regolamento AGCM 24 maggio 2017

    prevede la validità delle riunioni dell'Autorità con la presenza del presidente e di un componente, ovvero di due componenti

  • art. 7 regolamento AGCM 24 maggio 2017

    prevede l'adozione delle deliberazioni a maggioranza dei votanti e il voto prevalente del presidente in caso di parità

  • art. 3, comma 2, regolamento AGCM 24 maggio 2017

    prevede che, in caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni siano assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, a parità, dal più anziano di età

  • art. 23, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato come conferma implicita della disciplina del voto del presidente in caso di parità

  • art. 35 Reg. CE n. 1 del 2003

    invocato quale parametro eurounitario, ma la censura è dichiarata generica e quindi inammissibile

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare specifiche modalità redazionali e di autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla disposizione un significato del tutto estraneo alle plausibilità ricavabili dal testo, sconfinando dalla funzione interpretativa e creando una regola di fonte sostanzialmente giurisdizionale.
  • Non integra superamento dei limiti esterni della giurisdizione l'errore con cui il giudice amministrativo valuti la sussistenza concreta dei presupposti applicativi di una disciplina, trattandosi semmai di error in iudicando.
  • Un organo collegiale amministrativo non è necessariamente un collegio perfetto: la validità delle riunioni può essere prevista dalla legge o dal regolamento anche con una composizione inferiore al plenum, se la disciplina espressamente lo consente.
  • La sostituzione temporanea del presidente di un'autorità indipendente può essere legittima quando la disciplina regolamentare la prevede per assenza o impedimento, e ciò può rendere valido il collegio riunito in tale composizione.
  • La deduzione del contrasto tra disciplina nazionale e diritto dell'Unione, ai fini della mancata rimessione pregiudiziale, deve essere specifica e argomentata; il mero richiamo generico della norma eurounitaria non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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