Cassazione Penale, Sentenza n. 8928/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali) per aver colpito con un pugno Bisceglia Angelo, provocandone una distorsione del collo con prognosi di 6 giorni. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione (sosteneva che la prescrizione fosse maturata l'11/03/2021, dunque prima della sentenza d'appello del 27/05/2021, contestando il calcolo dei periodi di sospensione); (2) travisamento della prova e vizio di motivazione, deducendo che nessun testimone vide effettivamente il colpo e che il referto medico non dimostra inequivocabilmente la responsabilità dell'imputato, chiedendo l'assoluzione o l'assoluzione in dubio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata: a fronte del termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) decorrente dal 18/12/2012, sono stati computati periodi di sospensione richiesti concordemente dalle parti (9/01/2017-26/06/2017 = 168 giorni; 27/06/2017-19/03/2018 = 266 giorni), per un totale di 434 giorni che spostano il termine di prescrizione oltre la data della sentenza d'appello (fissandolo al 26/08/2021). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare la motivazione/prova in violazione dei limiti di impugnabilità previsti per le sentenze d'appello di competenza del giudice di pace (artt. 606 c.p.p. e 39-bis d.lgs. 28/2000): il ricorso era formulato con motivi non consentiti dalla legge. Essendo il ricorso inammissibile non è stata possibile nemmeno la dichiarazione di non punibilità per prescrizione intervenuta nel corso del procedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina le lesioni personali; la condotta contestata (un pugno con conseguenti lesioni lievi) è stata ritenuta integrativa del reato ai fini della condanna.
Riferimento invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione/estinzione: la Corte non ha accolto la rappresentazione del calcolo della prescrizione fornita dal ricorrente, ritenendo corretto il computo delle sospensioni operato in appello.
artt. 606 c.p.p. (comma 1 e comma 2‑bis)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la modifica e l'art. 606, comma 2‑bis limitano le censure proponibili avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace: non è consentito il ricorso per mero vizio di motivazione, essendo deducibili solo i vizi previsti dal primo comma (lett. a, b, c).
art. 39‑bis d.lgs. 28/2000
Norma richiamata che, insieme all'art. 606 comma 2‑bis, delimita la possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello di competenza del giudice di pace; applicata per escludere la deducibilità del vizio di motivazione.
Atto che ha introdotto in parte le limitazioni richiamate (tra cui l'art. 39‑bis) inerenti l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di appello del giudice di pace; la Corte lo richiama per fondare l'inammissibilità del motivo motivazionale.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ricorda il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di dichiarare cause estintive intervenute durante il giudizio di cassazione.
legge n.46/2006, art. 8 comma 1
Modifica dell'art. 606 c.p.p. che ha esteso la deducibilità del vizio di motivazione includendo il travisamento della prova; la Corte rileva comunque che, per le sentenze del giudice di pace, permangono specifiche limitazioni all'uso di tale strada in Cassazione.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione richiede di sommare i periodi di sospensione: i rinvii concordati da tutte le parti determinano sospensione del corso della prescrizione e devono essere conteggiati; ciò può spostare significativamente il termine estintivo.
- Un rinvio richiesto dalla sola parte civile può non determinare sospensione se la difesa non ha espresso consenso ma si è limitata a "nulla opporre" (giurisprudenza di questa Corte rilevante), quindi è importante specificare il consenso difensivo quando si voglia evitare il computo della sospensione.
- Avverso le sentenze di appello rese su processi originati dal giudice di pace, il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciari meri vizi di motivazione: le censure devono rientrare nei vizi di diritto ammessi dall'art. 606 c.p.p.; i motivi esclusivamente critici sulla valutazione della prova sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile ottenere la declaratoria di cause estintive (es. prescrizione) intervenute nel frattempo; per questo è strategico far valere tempestivamente questioni di prescrizione nei gradi precedenti.
- In sede di cassazione non è permesso un riesame globale del merito probatorio: le critiche alla valutazione delle prove devono essere circoscritte e inquadrate nelle fattispecie di travisamento della prova ammesse dall'ordinamento, tenendo conto dei limiti specifici per le sentenze del giudice di pace.
- Consiglio pratico: se si contesta la prescrizione, produrre subito un prospetto cronologico dettagliato e contestare formalmente ogni singola sospensione/rinvio in modo da evitare conteggi sfavorevoli; nelle impugnazioni in Cassazione privilegiare censure di diritto e di legittimità effettivamente ammissibili.
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