Cassazione Penale, Sentenza n. 8856/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente ha censurato la riforma della sentenza di primo grado senza che fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (prova dichiarativa), sostenendo che l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. avrebbe imposto tale rinnovazione dopo il ribaltamento dell'assoluzione in appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sia applicabile soltanto alle ipotesi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento quando la riforma si fondi esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa. Nel caso concreto la Corte di appello ha riformato l'assoluzione sulla base di una diversa valutazione giuridica (anche in tema di compatibilità tra sanzione disciplinare e sanzione penale e del divieto di bis in idem alla luce della giurisprudenza convenzionale), non di mera valutazione della credibilità delle dichiarazioni; pertanto non era dovuta la rinnovazione probatoria. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende
Norme richiamate
La disposizione impone la rinnovazione della prova dichiarativa solo nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento quando la riforma derivi esclusivamente da diversa valutazione della prova dichiarativa; non è applicabile a riforme fondate su diversa valutazione giuridica della fattispecie
Richiamato nel contesto del divieto di bis in idem; la Corte ha valutato la compatibilità tra sistema disciplinare e sistema penale alla luce della normativa e della giurisprudenza convenzionale
art. 4 Protocollo 7 alla CEDU
Non esclude in assoluto il doppio binario sanzionatorio; occorre verificare la complementarità delle sanzioni (diverse finalità, prevedibilità, proporzionalità) e se tale doppia risposta viola il principio ne bis in idem alla luce della Convenzione
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di determinare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di 3.000 euro
Giurisprudenza Cedu, Grande Camera, 15/11/2016, A e B c. Norvegia
Rilevata per sostenere che l'intervento disciplinare può, in alcuni casi, rendere adeguata la risposta sanzionatoria al disvalore del fatto e che la compatibilità tra sanzione disciplinare e penale va valutata caso per caso
Cass. pen., sez. 2, n. 9184/2016 (Pagano) e altre pronunce di legittimità citate (Ciavarella, Gentile, Cataldo, Terry, Vergine)
Richiamate per affermare i principi consolidati: non sempre sussiste incompatibilità tra doppio binario sanzionatorio e tutela convenzionale; l'obbligo di rinnovazione probatoria sussiste solo se la riforma della sentenza di proscioglimento è fondata esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sussiste soltanto quando l'appello (tipicamente del pubblico ministero) contro l'assoluzione si fonda unicamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa; se la riforma è frutto di diversa valutazione giuridica della fattispecie la rinnovazione non è necessaria
- La coesistenza di sanzioni disciplinari e penali (cosiddetto doppio binario) non è automaticamente vietata: il giudice deve valutare la complementarità delle risposte sanzionatorie verificando finalità diverse, prevedibilità per l'agente, possibilità di sospendere la procedura disciplinare, connessione temporale e proporzionalità
- Per ottenere la rinnovazione probatoria in sede d'appello/ricorso bisogna dimostrare che la decisione impugnata ha riformato l'assoluzione esclusivamente sulla base della credibilità o attendibilità delle prove dichiarative
- In caso di ricorso manifestamente infondato/costante inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi che impugnano valutazioni giuridiche consolidate
- Quando si contestano processi che coinvolgono procedimenti disciplinari precedenti occorre documentare specificamente in che modo la sanzione disciplinare abbia precluso o reso inevitabile la sanzione penale, per sostenere una violazione del ne bis in idem
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