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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8861/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, de plano, l'atto proposto il 10 maggio 2021 avverso il decreto di sequestro disposto il 7 aprile 2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente aveva impugnato il decreto di sequestro davanti alla Corte d'Appello competente, deducendo specifiche censure sulla sussistenza dei presupposti fattuali ex art. 24, comma 1, d.lgs. 159/2011 e sulle ragioni cautelari del sequestro; la Corte di appello aveva ritenuto che si trattasse di una mera richiesta di sospensione e non di un appello, quindi ne aveva escluso l'ammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: l'atto impugnatorio recava nell'intestazione la chiara indicazione dell'impugnazione avverso il decreto di sequestro ed era stato depositato davanti alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 159/2011. Le allegazioni e le censure riguardavano i presupposti di cui all'art. 24, comma 1, e le ragioni cautelari, per cui la richiesta volta a far cessare temporaneamente gli effetti del vincolo non era sostanzialmente diversa dal petitum proprio dell'impugnazione avverso il decreto di sequestro. Pertanto la dichiarazione di inammissibilità è stata ritenuta errata. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Individua il sequestro finalizzato a misure di prevenzione; qui è il provvedimento impugnato (decreto di sequestro del 7/4/2021) rispetto al quale è stata proposta impugnazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1

    Fornisce i presupposti sostanziali del sequestro; la Corte ha ritenuto che le censure sul mancato rispetto di tali presupposti costituissero motivazione valida dell'impugnazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27

    Indica la competenza della Corte d'Appello per le impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro; la Cassazione ha rilevato che l'atto era indirizzato alla Corte competente e che andava dunque considerato impugnazione valida.

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Rv. 281253)

    Richiamato a supporto dell'orientamento secondo cui la qualificazione formale di una richiesta (es. 'sospensione') non preclude la ricostruzione sostanziale dell'impugnazione se il petitum e le censure sono coerenti con l'impugnazione del decreto di sequestro.

Massime di principio

  • La Corte deve valutare la sostanza del petitum e delle censure, non solo la formulazione nominale (es. 'sospensione' vs 'revoca'); una richiesta formulata come sospensione può essere interpretata come impugnazione se mira a far cessare gli effetti del sequestro.
  • Un atto che contenga specifiche censure sulla sussistenza dei presupposti del sequestro (art. 24 d.lgs. 159/2011) e sulle ragioni cautelari va considerato impugnazione proponibile davanti alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 27, anche se chiede misure temporanee.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mera apparente incongruenza formale può essere annullata in Cassazione se risulta che l'atto impugnatorio, nella sostanza, investe il decreto impugnato con censure adeguate.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari/interlocutori, è utile indicare chiaramente la competenza e le specifiche censure sostanziali per evitare che la pronuncia venga rigettata per vizi formali; tuttavia, trovare un giudice che interpreti la sostanza dell'atto può rimediare a formulazioni imprecise.
  • Se la Corte di merito ritiene ammissibile una decisione temporanea di cessazione del vincolo, il tribunale originario conserva la possibilità di ripristinare il sequestro in caso di pronuncia definitiva favorevole alla misura.

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