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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8855/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli che, pur avendo già riconosciuto l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contestava il diniego chiedendo un'ulteriore riduzione della pena sulla base del suo spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto camorristico e della "autentica resipiscenza", diversi e autonomi rispetto all'apporto collaborativo già valutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha condiviso la valutazione della Corte d'assise d'appello che ha escluso le attenuanti generiche sulla base di un nutrito curriculum criminale dell'imputato, del ruolo di 'killer' nell'organizzazione e delle modalità particolarmente efferate del duplice omicidio di Vincenzo e Gennaro Montella (15 gennaio 2007). La pena di sei anni e otto mesi è stata confermata nella sostanza; è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.

    La Corte di merito aveva già riconosciuto l'attenuante speciale prevista dalla norma (collegata alla collaborazione/dissociazione), ma ciò non ha automaticamente comportato un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio a causa di elementi ostativi quali il curriculum criminale e la gravità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    condotta tenuta "post delictum"

    Le attenuanti generiche si fondano su presupposti distinti e il giudice, ai sensi di questa norma, può cogliere diversi dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta "post delictum") per decidere sull'attenuazione della pena. Gli elementi valutati per un'attenuante speciale possono essere considerati anche ai fini dell'art. 62-bis, ma non sono automaticamente determinanti.

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n.152, conv. L. 12 luglio 1991 n.203

    attenuante della "dissociazione attuosa"

    L'attenuante prevista dall'art. 8 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini (dissociazione attuosa) e ha presupposti diversi rispetto alle generiche; essa non esclude né implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Elenca gli elementi che il giudice può considerare nella valutazione delle attenuanti generiche. La Corte di merito può basarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati come preponderante per ritenere o escludere le attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e al versamento della somma a favore della cassa delle ammende (nella specie, euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, senza impedire comunque l'applicazione delle sanzioni economiche previste.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di un'attenuante speciale (collaborazione/dissociazione) non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve valutare autonomamente entrambe le fattispecie.
  • Gli elementi già valutati a favore di un'attenuante speciale possono essere comunque presi in considerazione ai fini dell'art. 62-bis, ma non vincolano il giudice: la decisione resta discrezionale e fondata su una valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • Per ottenere le attenuanti generiche in casi di criminalità organizzata è necessario dimostrare in modo convincente che la dissociazione sia stata spontanea e che la personalità dell'imputato e le circostanze del fatto rendano proporzionata la mitigazione (contrappeso a elementi ostativi come gravità del reato, efferatezza e ruolo nell'organizzazione).
  • Il giudizio del merito sulla sussistenza delle attenuanti generiche è essenzialmente di fatto e la Cassazione non sindaca rivalutazioni probatorie quando la motivazione è coerente e non contraddittoria; in cassazione si devono invece contestare vizi di diritto o carenze logiche della motivazione.
  • Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche anche richiamando un unico elemento preponderante tra quelli dell'art. 133 c.p.; la motivazione deve però indicare gli elementi ritenuti ostativi.
  • Ricorrere in cassazione con censure manifestamente infondate espone al rischio di inammissibilità, condanna alle spese e al pagamento dell'ammenda a favore della cassa delle ammende.

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