Cassazione Penale, Sentenza n. 8864/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari da eseguirsi in Slovenia, basata sull'applicabilità della Decisione Quadro 2009/829/GAI e del D. Lgs. n.36/2016 per il reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare. Il dibattito verteva sulla qualificazione degli arresti domiciliari come misura detentiva nel diritto interno (art. 284 cod. proc. pen.) ovvero come rientrante nella nozione di misura alternativa prevista dalla Decisione Quadro (art. 4 e art. 8.1.c).
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Trieste per un nuovo esame. Ha ritenuto che gli arresti domiciliari, seppure assimilati per effetti alla custodia carceraria dall'art. 284 comma 5 cod. proc. pen., possono rientrare nell'ambito di applicazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI e del relativo recepimento nazionale (D. Lgs. n.36/2016) quando sostanzialmente coincidano con l'obbligo di rimanere in un luogo determinato di cui all'art. 4 lett. c. Il Tribunale dovrà valutare nel merito l'idoneità della misura da eseguire in Slovenia a soddisfare le esigenze cautelari; se positiva, dovrà autorizzarne l'esecuzione. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata respinta come non necessaria.
Norme richiamate
Decisione Quadro 2009/829/GAI
art. 8.1.c) e considerandi del preambolo
La Corte interpreta la Decisione Quadro in senso sostanziale: le misure descritte, tra cui l'obbligo di rimanere in un luogo determinato, possono comprendere gli arresti domiciliari se coincidono nelle modalità e negli effetti
D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36
art. 4 (lett. c) e norme di recepimento della Decisione Quadro
La norma di attuazione nazionale deve essere interpretata in conformità agli obiettivi della Decisione Quadro; l'art. 4 lett. c va inteso in termini sostanziali e non soltanto formali rispetto alla nomenclatura nazionale
art. 284 comma 5; art. 283; art. 303; art. 657
Art. 284 comma 5 assoggetta gli arresti domiciliari a effetti analoghi alla custodia cautelare in carcere, ma tale assimilazione non esclude la qualificazione sostanziale degli arresti domiciliari come misura alternativa alla detenzione in relazione alla Decisione Quadro; artt. 303 e 657 disciplinano durata e computo degli effetti
Previsione di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in relazione al titolo di reato, che il giudice dovrà comunque confrontare con l'effettiva idoneità della misura domiciliare proposta
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
art. 267 (rinvio pregiudiziale)
La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale poiché il significato della Decisione Quadro e del suo recepimento nazionale risultava sufficientemente chiaro per l'interpretazione uniforme
Cass. Sez.3 n. 26010 del 29/04/2021 (Syski)
Pronuncia favorevole a un'interpretazione restrittiva che identificava le misure di cui all'art. 4 D. Lgs. n.36/2016 come misure non detentive, sostenendo la corrispondenza con l'obbligo di dimora e non con gli arresti domiciliari
Cass. Sez.4 n. 37739 del 15/09/2021 (Garcia Encarnacion)
Pronuncia favorevole all'inclusione degli arresti domiciliari nella sfera di applicazione della Decisione Quadro quando sostanzialmente coincidano con l'obbligo di rimanere in un luogo determinato previsto dall'art. 4 lett. c; questa interpretazione è stata ritenuta preferibile e adottata dal Collegio
Massime di principio
- La qualificazione formale di una misura come 'detentiva' nel diritto interno non esclude che, ai fini del reciproco riconoscimento tra Stati membri, la misura sia considerata una misura alternativa alla detenzione se sostanzialmente ne corrisponde la disciplina e gli effetti
- Il giudice nazionale deve valutare sul merito l'idoneità della misura alternativa proposta in altro Stato membro e non può negarla unicamente perché l'esecuzione non avverrebbe sul territorio nazionale
- La Decisione Quadro 2009/829/GAI va interpretata in funzione dell'obiettivo antidiscriminatorio e di tutela dell'alternatività alla detenzione, adattando la lettura alle peculiarità degli ordinamenti nazionali
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è sempre necessario quando il significato della norma europea e della relativa attuazione nazionale appaiono sufficientemente chiari per l'interpretazione uniforme
- In sede di valutazione della sostituzione della misura, il giudice deve bilanciare la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, prevista per taluni titoli di reato, con l'effettiva idoneità della misura domiciliare proposta nel caso concreto
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