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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8865/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/06/2021 che aveva rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità del cumulo di pene del 9/10/2020. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione degli artt. 73 e 78 c.p. nella determinazione della pena complessiva e la mancata applicazione dell'istituto della fungibilità (art. 657, comma 4 c.p.p.), nonché l'assenza di motivazione sul computo della pena presofferta e sulla eventuale detenzione sofferta senza titolo. Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena secondo i precedenti provvedimenti (ordinanza 26/11/2018 e provvedimento di cumulo 14/01/2020), il riconoscimento dell'espiato sulla base dei criteri moderatori e del presofferto e la scarcerazione immediata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione: mancata esplicitazione del percorso valutativo relativo alle epoche dei reati, ai periodi di detenzione subiti (inclusa l'eventuale detenzione ingiustamente sofferta) e alla applicazione dei criteri di cumulo parziale con applicazione dell'art. 78 c.p. e della detrazione del presofferto. La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui, per reati commessi in periodi diversi, bisogna formare cumuli parziali e applicare il criterio meno gravoso per il condannato quando vi siano alternative legittime; inoltre ha sottolineato i limiti della fungibilità di cui all'art. 657 c.p.p. L'annullamento è quindi motivato dalla carenza della motivazione e dalla mancata verifica concreta dei criteri di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 73 cod. pen.

    Rilevato come norma di riferimento per il cumulo delle pene; la Corte ricorda che il cumulo deve essere formato tenendo conto delle regole sull'esecuzione contemporanea di pene e dei criteri di unificazione applicabili alle pene concorrenti.

  • art. 78 cod. pen.

    Individua il criterio moderatore per la determinazione della pena complessiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di applicarlo nei cumuli parziali relativi a reati commessi in momenti diversi e di dedurre il presofferto dal cumulo pertinente.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola la fungibilità del periodo di detenzione sofferto ingiustamente: la Corte ha sottolineato che la fungibilità è ammessa solo se il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta; pertanto non è lecito applicare il presofferto in modo indiscriminato a cumuli riferibili a reati commessi successivamente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Articoli invocati come criteri di vizio (erronea applicazione di norme e violazione di legge ovvero motivazione insufficiente); la Corte ha ritenuto fondati i motivi di cassazione basati su errata applicazione degli artt. 73 e 78 e su carenza motivazionale relativa alla fungibilità e al computo del presofferto.

Massime di principio

  • Quando vi siano condanne per reati commessi in periodi diversi, la formazione del cumulo deve avvenire per cumuli parziali: uno per le pene relative ai reati commessi sino a una certa data (al quale va applicato il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e detratto il presofferto pertinente) e uno per le pene successive; non è corretto un cumulo globale con unica detrazione del presofferto che riguardi anche reati commessi dopo i periodi sofferti.
  • L'istituto della fungibilità (art. 657 c.p.p., comma 4) consente di imputare periodi di detenzione sofferti a titolo di pena soltanto se il reato giudicato separatamente è stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta; non è ammessa la fungibilità per reati commessi successivamente.
  • Se esistono criteri alternativi e legittimi per l'imputazione delle pene ai diversi cumuli (es. data di commissione del reato vs. data di inizio esecuzione), si deve preferire la soluzione meno gravosa per il condannato.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di motivare specificamente il calcolo della pena da espiare: deve indicare le epoche di commissione dei reati, i periodi di detenzione già sofferti e valutare espressamente se vi sono stati periodi di detenzione ingiustamente sofferti, spiegando il modo in cui è stata applicata la detrazione del presofferto.
  • In caso di provvedimenti di cumulo successivi che riguardano sentenze diverse rispetto a precedenti cumuli che avevano portato anche a una scarcerazione, il giudice deve verificare concretamente se e come il presofferto sia già stato utilizzato e se la nuova determinazione della pena comporti un aggravio ingiustificato per il condannato.

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