Cassazione Civile, Ordinanza n. 30205/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino era destinatario di un provvedimento di espulsione e, in esecuzione di tale misura, il Giudice di pace aveva prorogato più volte il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Contro due decreti di proroga del trattenimento il soggetto trattenuto ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali nonché motivazione apparente/inesistente del decreto di proroga, sostenendo che il giudice di merito aveva recepito in modo meramente stereotipato le argomentazioni della Questura senza rispondere all’eccezione difensiva secondo cui il decreto di espulsione era manifestamente illegittimo, perché l’ordine di allontanamento sarebbe stato inesigibile alla luce dei divieti normativi e amministrativi allora vigenti agli spostamenti verso l’estero, inclusa la Tunisia, e fuori dalla Regione Liguria. Con gli altri motivi ha ribadito l’inesigibilità della condotta e l’irrilevanza della sua mancata collaborazione ai fini della proroga del trattenimento. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla motivazione apparente del decreto di proroga del 11.6.2021, osservando che il giudice di pace non aveva preso posizione sulla decisiva eccezione di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, che doveva essere valutata incidentalmente in sede di convalida/proroga del trattenimento. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ha affermato che il giudice della libertà dello straniero deve verificare, ai fini della decisione di competenza, anche l’eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Poiché l’illegittimità della prima proroga ha travolto anche la successiva proroga del 28.7.2021, i decreti di proroga sono stati cassati senza rinvio. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione in dispositivo, precisando che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente un’Amministrazione statale, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia/motivazione apparente
art. 14, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998
interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso che, in sede di convalida/proroga del trattenimento, il giudice deve poter rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione
art. 15, par. 4, dir. 2008/115/CE
richiamato quale norma di riferimento sulla detenzione a fini di espulsione, subordinata alla regolarità della procedura
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 5, par. 1, CEDU
la detenzione a fini di espulsione è compatibile solo se la procedura è regolare
l’illegittimità della prima proroga si riflette sulle proroghe successive, che restano travolte
la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va chiesta con istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato
non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale
D.P.C.M. 2 marzo 2021, art. 49
richiamato dalla difesa come fonte dei divieti di spostamento verso alcuni Stati e territori
richiamato dalla difesa come proroga dei divieti di spostamento
richiamato anche in relazione alla liquidazione delle spese del difensore nel patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- In sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice non può limitarsi a recepire le ragioni dell'autorità amministrativa con formule di stile, ma deve confrontarsi con le eccezioni difensive decisive e dare conto, con motivazione effettiva, delle ragioni del proprio convincimento.
- Il giudice chiamato a decidere sulla proroga del trattenimento deve poter verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione su cui il trattenimento si fonda, quando tale questione sia ritualmente dedotta e rilevante per la decisione.
- Una motivazione meramente apparente, che non affronti il thema decidendum effettivamente devoluto dalle parti, è equiparata a motivazione inesistente e integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'illegittimità della prima proroga del trattenimento travolge le proroghe successive che ne dipendono, rendendo possibile la cassazione senza rinvio dei decreti consequenziali.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, quando la parte ammessa risulta vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore non segue la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato, ma va richiesta al giudice del procedimento secondo le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002.
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