Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soggetto ritratto)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione ed esposizione, in una mostra personale, di una fotografia che ritraeva completamente nudo il soggetto effigiato, senza il suo consenso alla diffusione dell'immagine. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello il fotografo è risultato parzialmente soccombente: è stato escluso il danno patrimoniale ma confermato il danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il fotografo ha denunciato la violazione dell'art. 97 l. n. 633 del 1941 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che: la fotografia aveva natura di opera d'arte; il consenso prestato alla realizzazione dello scatto avrebbe implicato anche l'autorizzazione alla pubblicazione; il successivo dissenso del soggetto ritratto sarebbe stato irrilevante; la posa e il coinvolgimento del ritratto, nonché il suo assenso ad altri scatti nella stessa giornata, avrebbero dimostrato un consenso implicito; la precedente esposizione della foto in altra mostra avrebbe confermato la legittimità della divulgazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nel negare che il mero consenso alla realizzazione dello scatto valesse anche come consenso alla pubblicazione. Ha ribadito che, in materia di immagine, la diffusione richiede un consenso specifico, espresso o desumibile solo da circostanze univoche, e che tale consenso è comunque revocabile in ogni momento. Ha inoltre confermato che la natura artistica della fotografia non fa prevalere il diritto dell'autore sul diritto all'immagine del soggetto ritratto, e che l'eccezione dell'art. 97 l. n. 633 del 1941 non era applicabile perché la fotografia riguardava la sfera intima e privata della persona ritratta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Riconosce la tutela dell'immagine e consente all'interessato di agire per far cessare l'abuso e per il risarcimento dei danni, salvo i casi consentiti dalla legge.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 2 n. 7
Le opere fotografiche rientrano tra le opere dell'ingegno protette, se dotate di carattere creativo.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12
Attribuisce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l'opera, nei limiti di legge.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 88
Riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni sul ritratto.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 96
Subordina l'esposizione, riproduzione e commercializzazione del ritratto al consenso della persona raffigurata.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97
Prevede eccezioni tassative al necessario consenso, tra cui notorietà, ufficio pubblico, esigenze di giustizia o polizia, fini scientifici, didattici o culturali e fatti o eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 98
Richiamato come disposizione che disciplina i diritti dell'autore dell'opera e del committente.
La lesione del diritto all'immagine non richiede che il fatto sia qualificabile come reato, restando azionabile anche fuori dai limiti della riserva di legge penale.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 675
Richiamato a sostegno della tutela del diritto all'immagine e del relativo pregiudizio non patrimoniale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel conflitto tra diritto dell'autore della fotografia e diritto all'immagine della persona ritratta, prevale in linea generale il diritto all'immagine, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Il consenso alla realizzazione dello scatto non equivale automaticamente al consenso alla pubblicazione o diffusione della fotografia: per la divulgazione è necessario un consenso autonomo, espresso o desumibile in modo univoco dalle circostanze.
- Il consenso alla pubblicazione dell'immagine è un negozio unilaterale distinto dal diritto personalissimo all'immagine e può essere revocato liberamente in qualsiasi momento, anche se in precedenza era stato prestato o se l'immagine era già stata esposta.
- La natura artistica o creativa della fotografia non basta, da sola, a rendere lecita la diffusione del ritratto senza consenso del soggetto effigiato.
- L'eccezione del consenso non necessario ex art. 97 l. n. 633 del 1941 va interpretata in modo rigoroso: la notorietà della persona consente la divulgazione solo quando l'immagine sia collegata all'attività che ne ha determinato la notorietà o ad attività ad essa connesse, rimanendo tutelata la sfera privata.
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