Cassazione Civile, Ordinanza n. 10077/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2006 e dalla conseguente cartella di pagamento, emessi nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio aveva contestato la qualifica di ente non commerciale dell'associazione, ritenendo che l'assetto concreto rivelasse in realtà una società commerciale di fatto, con presunti soci di fatto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'associazione, valorizzando elementi contrari alla ricostruzione dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 102 c.p.c., 14 d.lgs. 546/1992, 5 TUIR e 40 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, essendo stata riqualificata la posizione come società di fatto, il giudizio doveva svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci e la mancata integrazione del contraddittorio comportava nullità; il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi circa la mancata democraticità della gestione associativa. L'associazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente il litisconsorzio necessario tra società di fatto e tutti i soci nelle controversie concernenti l'accertamento dei redditi e la relativa imputazione automatica. Poiché il giudizio di merito era stato instaurato solo tra l'associazione e l'Amministrazione finanziaria, senza la partecipazione dei presunti soci di fatto, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero procedimento per omessa integrazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio, riesamini l'impugnazione originaria e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'esposizione sommaria dei fatti di causa non è inammissibile se, pur sintetica e in parte per relationem, consente comunque di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale; il ricorso è inammissibile solo se tale esposizione manchi completamente.
Richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario, la cui violazione determina nullità del giudizio quando la decisione richiede la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario impone l'integrazione del contraddittorio quando la lite riguarda rapporti inscindibili o soggetti litisconsorti necessari non evocati in giudizio.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato per il principio di imputazione automatica dei redditi delle società di persone e dei soggetti assimilati ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento dei redditi delle società e dei soci, a sostegno della necessità del contraddittorio unitario.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soggetti a esse assimilati, il rapporto è inscindibile tra ente e soci, con conseguente necessità che tutti partecipino al giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Quando l'Amministrazione riqualifica un'associazione come società di fatto, il litisconsorzio necessario opera anche se la controversia investe la stessa configurabilità della società di fatto, poiché la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione è direttamente incisa.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per rinnovare il contraddittorio.
- In sede di ricorso per cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti non è fondata se il ricorso, anche tramite riproduzione di atti e sentenza impugnata, consente di ricostruire la vicenda processuale.
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