Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso gli uffici di Grosseto, chiese il risarcimento dei danni subiti cadendo mentre usciva dal luogo di lavoro, convenendo in giudizio la datrice di lavoro e l'Agenzia del Demanio. In primo grado la domanda fu respinta perché ritenuta non provata la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'Agenzia delle Entrate e, nei confronti dell'Agenzia del Demanio, la responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c. In appello la lavoratrice insistette nel sostenere che il sinistro dipendesse dalla violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli edifici aperti al pubblico, ma la Corte territoriale ritenne nuova la prospettazione fondata non più su una sconnessione non segnalata della rampa, bensì sulla mancanza di parapetti e corrimano. Con il ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la domanda come nuova, benché i fatti fossero stati asseritamente allegati sin dal primo grado; 2) violazione dell'art. 2087 c.c. in relazione agli artt. 62, 63 e 64 d.lgs. 81/2008 e al d.P.R. 503/1996 per mancata applicazione della normativa di sicurezza relativa alla rampa e all'area pertinenziale; 3) violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per aver attribuito rilievo alla negligenza della vittima senza considerare il rischio elettivo; 4) violazione degli artt. 2051 e, in subordine, 2043 c.c. per avere escluso la responsabilità del custode e l'illecito per la conformazione della rampa, priva di parapetto o corrimano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la modifica della causa petendi integra domanda nuova quando mutano i fatti costitutivi, e che nel caso concreto la deduzione originaria della sconnessione non segnalata era diversa dalla successiva allegazione della mancanza di parapetti e corrimano, con conseguente mutamento del fatto giuridico posto a fondamento della domanda. Ha inoltre osservato che la sola invocazione dell'art. 2087 c.c. non basta a sostituire o ampliare i fatti costitutivi allegati, e che il ricorso non riproduceva in modo adeguato il contenuto degli atti di primo grado richiamati. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a introdurre o comunque a riproporre questioni estranee al perimetro della causa come fissato in primo grado, oppure perché non coglievano la ratio decidendi: la sentenza d'appello si era basata non su una valutazione esimente della condotta della vittima, ma sulla mancanza di prova dell'evento come allegato (inesistenza della sconnessione) e sul fatto che l'evento non era stato descritto in modo tale da fondare le diverse responsabilità invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
In appello non è consentita la proposizione di una domanda nuova quando il mutamento della causa petendi comporti la modifica dei fatti costitutivi del diritto azionato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La responsabilità datoriale richiede la specifica allegazione e dimostrazione della violazione di obblighi di protezione causalmente connessa al danno; non basta la mera verificazione dell'evento lesivo nel tempo o nel luogo di lavoro.
La deduzione di responsabilità contrattuale non può prescindere dall'allegazione del fatto costitutivo specifico e dalla prova del nesso causale con l'inadempimento.
La responsabilità da cosa in custodia non può essere invocata sulla base di una diversa e tardiva ricostruzione del fatto storico posta a fondamento della domanda.
L'azione aquiliana richiede la puntuale allegazione dell'illecito e del fatto causale; non è sufficiente una generica contestazione della conformazione del bene.
artt. 62, 63 e 64 d.lgs. n. 81/2008
Richiamati come norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma la loro applicazione è stata esclusa perché le relative questioni erano state introdotte tardivamente rispetto al thema decidendum.
Richiamato per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, ma il relativo profilo fattuale è stato ritenuto nuovo in appello.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile la domanda è nuova quando cambia il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa: non è sufficiente mantenere immutata l'etichetta giuridica se la ricostruzione fattuale originaria viene sostituita con un diverso evento generatore di responsabilità.
- L'allegazione di una generica caduta in ambito lavorativo non basta, da sola, a fondare una domanda risarcitoria: il danneggiato deve descrivere le circostanze specifiche che rendono configurabile la responsabilità del convenuto e consentono il contraddittorio sul fatto costitutivo.
- In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve allegare e provare la specifica violazione di obblighi di protezione e il nesso causale con il danno; non opera una presunzione di inadeguatezza delle misure di sicurezza dal solo verificarsi dell'infortunio.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o se mira a introdurre questioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito.
- La mera invocazione di norme di sicurezza o di responsabilità oggettiva non consente di superare le preclusioni processuali: i fatti che sorreggono la pretesa devono essere allegati tempestivamente e con sufficiente specificità.
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