Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Ires relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una quota di utili in precedenza detassati dalla società in ragione dell’adesione a un contratto di rete ex art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010. Secondo l’Ufficio, la contribuente sarebbe decaduta dal beneficio perché gli utili accantonati a riserva non sarebbero stati integralmente utilizzati per gli investimenti previsti dal programma di rete. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo, da un lato, che gli investimenti effettuati fossero comunque riconducibili al programma di rete e che non vi fosse stata né utilizzazione della riserva per fini estranei né cessazione dell’adesione alla rete; dall’altro, che la parziale utilizzazione degli utili sospesi non integrasse una causa di decadenza prevista dalla norma. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato motivazione meramente apparente della sentenza d’appello; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010, sostenendo che anche l’impiego parziale degli utili accantonati comporterebbe la perdita integrale dell’agevolazione e che, comunque, il recupero a tassazione sarebbe dovuto avvenire nel periodo d’imposta corretto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente o inesistente, poiché la decisione conteneva un percorso argomentativo esplicito, ancorato anche a documenti richiamati in sentenza. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a fondare il rigetto dell’appello: poiché la prima non era stata validamente caducata, la censura relativa alla seconda non poteva condurre alla cassazione; inoltre, il motivo non colpiva integralmente anche la specifica argomentazione della CTR sul diverso anno d’imposta in cui, semmai, il recupero avrebbe dovuto operare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 2-quater, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
"Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012..."
La norma disciplina il regime agevolativo per le imprese aderenti a un contratto di rete e prevede la concorrenza degli utili sospesi al reddito solo in caso di utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o di cessazione dell’adesione al contratto di rete.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale, ma la Corte rileva che la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di attacco integrale alle rationes decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro richiamato per dedurre la nullità della motivazione; la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per insufficienza o contraddittorietà non estreme.
È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La Corte richiama i canoni ermeneutici per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata indirettamente quale base del meccanismo contributivo, ma la Corte ne esclude l’applicazione sanzionatoria al caso concreto per la ragione sopra indicata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga un’anomalia motivazionale che equivalga a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è consentito trasformare tale censura in un controllo sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le doglianze dirette contro le altre.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o dell’interpretazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, neppure sotto la veste di violazione di legge o di mancanza di motivazione.
- In materia di agevolazioni fiscali collegate a un contratto di rete, la perdita del beneficio va verificata in base ai presupposti espressamente previsti dalla norma; non è consentito estendere in via interpretativa le cause di decadenza a ipotesi non contemplate dal testo legislativo, se la decisione di merito ha escluso in fatto e in diritto la ricorrenza delle condizioni legali di decadenza.
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