Cassazione Civile, Ordinanza n. 14006/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato, ai fini IRAP, il reddito della società ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, contestando l'indebita deduzione di costi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo provata l'inerenza e la congruità dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 5 del d.lgs. n. 446/1997 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la prova dell'inerenza e della congruità dei costi senza considerare le specifiche contestazioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che tale violazione sussiste solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui incombe secondo le regole sostanziali di riparto; nel caso concreto, invece, i giudici di merito non avevano invertito l'onere probatorio, ma avevano valutato gli elementi offerti dalla società per dimostrare l'inerenza dei costi, correttamente gravanti sulla contribuente. Per il resto, la censura si risolveva in una diversa lettura del materiale istruttorio e dell'accertamento, operazione non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base della rideterminazione del reddito della società da parte dell'Ufficio nel procedimento di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'inerenza e deducibilità dei costi ai fini fiscali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e alla deduzione dei costi.
"soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni"
La violazione della norma ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere probatorio; non ricorre quando il giudice si limita a valutare le prove offerte dalla parte onerata.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata secondo le regole sostanziali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- In materia di deducibilità dei costi, grava sulla parte che ne invoca l'effetto fiscale l'onere di dimostrarne l'inerenza; se il giudice apprezza gli elementi probatori offerti dalla contribuente, non vi è inversione dell'onere della prova.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o opporre una diversa lettura delle risultanze di fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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