Cassazione Civile, Ordinanza n. 30011/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale su una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria contestò il mancato versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2005 e irrogò sanzioni. L'avviso fu notificato alla società estinta, ai due soci e all'ex liquidatore; i destinatari impugnarono l'atto, ma non risulta che i soci contestassero specificamente il debito IVA. Successivamente, iscritti a ruolo i crediti tributari e le sanzioni, fu notificata al ricorrente una cartella di pagamento per imposta, sanzioni, interessi e aggi. Il contribuente impugnò la cartella sostenendo, in sintesi, che non potessero essergli trasferite automaticamente le obbligazioni fiscali e, soprattutto, che non potessero essergli addebitate le sanzioni della società estinta. La Commissione tributaria provinciale ridusse il debito IVA in proporzione alla quota sociale; in appello l'Agenzia ottenne il riconoscimento anche delle sanzioni. In cassazione il ricorrente dedusse: violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 2697 c.c. sulla pretesa coobbligazione del socio per debiti fiscali e sanzionatori della società estinta; violazione delle medesime norme sul riparto dell'onere della prova circa la distribuzione di capitale e patrimonio tra soci; violazione ancora sul riparto probatorio e sull'imputazione della metà del debito IVA e dell'intera sanzione; violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 per l'erronea trasmissione al socio delle sanzioni amministrative tributarie.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti attinenti alle sanzioni. Ha affermato che, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, si produce un fenomeno successorio a favore dei soci quanto ai debiti tributari, sicché il credito IVA dell'Amministrazione resta dovuto dal socio successore e la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento su tale punto rende stabile la pretesa impositiva. Tuttavia ha distinto nettamente le sanzioni amministrative tributarie, ritenendo che esse, per principio di personalità e intrasmissibilità, non si trasferiscano ai soci della società estinta. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando la cartella nella parte relativa alle sanzioni. Le spese sono state compensate in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie perché relativo a disciplina diversa rispetto alla successione nei debiti della società estinta
richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera norma di principio generale di tutela creditoria, non decisiva per escludere la successione dei soci nei debiti tributari della società estinta
invocato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma non risolutivo ai fini della decisione sulla trasmissibilità delle sanzioni
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per sostenere l'erronea imputazione delle sanzioni; la Corte ne ricava il principio della personalità della responsabilità sanzionatoria
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
sancisce l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie, principio esteso a escluderne la trasmissione ai soci della società estinta
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato come espressione del principio di responsabilità personale in materia di sanzioni tributarie
art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
introduce la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, salvo ipotesi di corresponsabilità
utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i debiti tributari della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o secondo il regime di responsabilità applicabile al tipo sociale.
- Per i crediti tributari, se l'avviso di accertamento notificato ai soci successori non è impugnato sul relativo punto, la pretesa impositiva diventa stabile e può essere posta a base della successiva cartella di pagamento.
- Le sanzioni amministrative tributarie hanno natura personale e non si trasmettono ai soci della società estinta; la successione nei debiti sociali opera per le imposte, ma non per le sanzioni, salvo specifiche ipotesi di corresponsabilità personale.
- La responsabilità sanzionatoria tributaria non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della qualità di socio o di vertice della compagine sociale: occorre una base normativa che colleghi personalmente il soggetto alla violazione.
- Quando la questione di diritto è definita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando l'atto nei limiti del principio applicato.
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