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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07014/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca ha promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare con cui un debitore fideiussore aveva trasferito all'altra comproprietaria la propria quota di un appartamento. La banca deduceva di essere creditrice del venditore in forza di due fideiussioni prestate nel 2006 a favore di una società, poi risultata esposta verso la banca e destinataria di decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il credito fosse sorto già con la fideiussione, che l'atto fosse successivo al sorgere del credito, che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato ai creditori e che anche l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio, valorizzando convivenza, rapporto personale, mancata prova del pagamento del prezzo e assenza di prova dell'effettivo accollo del mutuo residuo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con due motivi: primo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la corte desunto in modo illogico la consapevolezza dell'acquirente e la sussistenza dell'interesse personale a evitare azioni esecutive; secondo, denunciando violazione degli artt. 111 Cost., 1273, 1321, 2697, 2729 e 2901 c.c., dell'art. 5 R.D. 1736/1932, dell'art. 49 D.Lgs. 231/2007 e degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., per avere la corte qualificato come gratuito il trasferimento per mancanza di prova del pagamento, nonostante l'accollo sarebbe negozio consensuale e gli assegni potevano essere validamente utilizzati secondo la disciplina sui mezzi di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficace l'atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c. La Corte ha affermato che, ai fini dell'azione revocatoria, rileva non solo il credito già azionato o accertato in giudizio, ma anche il credito sorto con la fideiussione o comunque con l'esposizione debitoria del soggetto garantito, poiché l'azione tutela la garanzia patrimoniale generica e può operare anche a protezione di una legittima aspettativa di credito. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione presuntiva della corte di merito sulla consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente, fondata su convivenza, contesto personale e difetto di prova del pagamento del corrispettivo. Quanto all'accollo del mutuo, la Cassazione ha precisato che la natura consensuale del negozio non esonera dalla prova della sua effettiva conclusione e del subentro dell'acquirente; la mera allegazione non basta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito non ancora azionato in giudizio; quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti onerosi, anche al terzo.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi rilevanti in revocatoria e della effettiva conclusione dell'accollo deve essere fornita dalla parte che li allega; non è sufficiente la sola deduzione del negozio consensuale.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio e altri fatti rilevanti, se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    L'apprezzamento delle presunzioni è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o motivazionali rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul cattivo uso del materiale probatorio non può sovvertire un apprezzamento di merito sorretto da motivazione congrua.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se correttamente motivata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata quanto all'uso delle presunzioni e alla ricostruzione del fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio, limitandosi a respingere la censura.

  • art. 1273 c.c.

    L'accollo è un negozio consensuale, ma deve comunque esserne provata la concreta conclusione e l'effettivo subentro del terzo nel debito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di natura consensuale dell'accollo; la Corte ha però ritenuto necessaria la prova dell'effettiva formazione dell'accordo.

  • art. 5 R.D. 1736/1932

    Richiamato per l'uso degli assegni, ma non idoneo a escludere la necessità di prova del pagamento del corrispettivo.

  • art. 49 D.Lgs. 231/2007

    Richiamato per sostenere la legittimità delle modalità di pagamento tramite assegni e accredito; la Corte ha ritenuto che ciò non valga, da solo, a dimostrare l'effettivo pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità del credito va valutata con riguardo al momento in cui il credito sorge, non a quello del suo accertamento giudiziale o della sua esigibilità in sede monitoria.
  • La revocatoria può essere esercitata anche a tutela di un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, purché il rapporto obbligatorio sia già sorto o vi sia una legittima aspettativa di credito meritevole di protezione.
  • Se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la partecipazione consapevole del terzo, che può essere provata per presunzioni.
  • La prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi quali la convivenza tra le parti, il contesto relazionale, la disponibilità del bene e la mancata prova del pagamento del prezzo, quando tali indizi siano valutati in modo coerente dal giudice di merito.
  • L'accollo del debito, pur essendo un negozio consensuale, richiede prova della sua effettiva conclusione e del concreto subentro dell'acquirente nel debito; la sola allegazione astratta della sua natura consensuale non basta a dimostrare il corrispettivo effettivamente pattuito e pagato.
  • In cassazione, la valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni semplice è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di valutazione, non potendo il ricorrente ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveFideiussioneProveInadempimento
RamiEsecuzioniContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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