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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01484/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale in materia di accise su acquisti intra ed extraunionali di prodotti energetici (oli minerali lubrificanti e GPL), effettuata nei confronti di una società che risultava aver acquistato tali prodotti da Paesi UE ed extra UE in assenza di titoli autorizzativi e senza risultare inserita nel sistema AIDA. L'Ufficio emetteva avviso di pagamento, atto di irrogazione sanzioni e successivo atto di contestazione per sanzioni non collegate al tributo. I giudici tributari di merito accoglievano il ricorso della contribuente ritenendo maturata la prescrizione/decadenza quinquennale dell'azione impositiva ai sensi dell'art. 15 TUA. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 15 TUA, sostenendo che, nei casi di comportamenti omissivi, la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito e quindi il dies a quo era la data della verifica; (2) nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale, assumendo che la CTR avesse aderito alla tesi dell'Ufficio sul dies a quo ma avesse comunque confermato la decisione di primo grado; (3) nullità per omessa pronuncia, poiché la CTR avrebbe omesso di esaminare specifici motivi di appello sull'annullamento delle sanzioni, in particolare quelle non collegate al tributo. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili i motivi, ha respinto il secondo motivo ma ha accolto il primo e il terzo. In diritto, ha interpretato l'art. 15 TUA nel senso che, per i comportamenti omissivi, la prescrizione quinquennale del credito erariale decorre dal momento della scoperta del fatto illecito e non consente un calcolo "retroattivo" di ulteriori cinque anni a ritroso; la scoperta segna il dies a quo di un termine che matura solo in avanti nel tempo. Ha inoltre affermato che la CTR, pur cogliendo il problema dell'indeterminatezza del dies a quo, ha erroneamente applicato la norma. Quanto alle sanzioni, la sentenza impugnata è stata censurata perché aveva omesso di valutare specificamente le doglianze dell'Ufficio e, comunque, non poteva estendere l'annullamento alle pretese e alle sanzioni relative a periodi non coperti da prescrizione, né a sanzioni non collegate al tributo. La decisione è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della decorrenza della prescrizione e delle conseguenze sulle pretese impositive e sanzionatorie.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    comma 1; comma 3; versione ratione temporis vigente

    Per i comportamenti omissivi la prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione finanziaria decorre dal momento della scoperta del fatto illecito; il termine decorre in avanti nel tempo dal dies a quo, senza consentire un calcolo retroattivo ulteriore. La prescrizione del credito è altresì interrotta dall'esercizio dell'azione penale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate come violazione di legge, nullità per contraddittorietà della motivazione e omessa pronuncia.

  • artt. 5, 7-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 21, 25, 61 e 62 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Richiamati per indicare gli obblighi di registrazione e dichiarazione in materia di accise sui prodotti energetici la cui omissione consente i controlli dell'autorità.

  • artt. 2 e 4 d.m. 17 settembre 1996, n. 557

    Richiamati come norme attuative degli obblighi amministrativi in materia di prodotti energetici soggetti ad accisa.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, come parametro che esige che il contribuente non resti assoggettato all'azione del fisco per un tempo indeterminato e che impone un termine certo di decorrenza della pretesa tributaria.

  • art. 3 Cost.

    Evocato nel precedente costituzionale citato in relazione al tema dell'irragionevolezza della disciplina che lascia indeterminato il dies a quo.

  • art. 8, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla Corte costituzionale citata come disposizione che, insieme all'art. 2220 c.c., concorre a delimitare il tempo di conservazione documentale del contribuente.

  • art. 2220 c.c.

    Richiamato dalla Corte costituzionale citata sul tema della durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per evidenziare che la prescrizione del credito tributario può incidere anche sulla decadenza della pretesa sanzionatoria per effetto del rinvio operato dalla disciplina delle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Nei casi di accise e di altri tributi disciplinati da norme analoghe, quando la legge collega la decorrenza della prescrizione alla "scoperta del fatto illecito", tale scoperta deve essere assunta come unico dies a quo del termine quinquennale, che decorre soltanto verso il futuro.
  • La prescrizione non può essere costruita in modo da far decorrere simultaneamente un termine in avanti e uno a ritroso, poiché ciò trasforma il meccanismo estintivo in un indebito raddoppio del termine legale e altera la stessa nozione di prescrizione.
  • I "comportamenti omissivi" rilevanti ai fini dello spostamento del dies a quo non coincidono con il mero mancato pagamento dell'imposta, ma richiedono l'omissione di una specifica attività imposta dalla legge e funzionale ai controlli dell'amministrazione.
  • La pronuncia del giudice di merito che ometta di esaminare specifiche censure sull'autonoma legittimità di atti sanzionatori integra vizio di omessa pronuncia.
  • Quando l'annullamento per prescrizione riguarda solo parte delle pretese tributarie, il giudice non può estenderlo automaticamente a periodi non coperti dalla prescrizione né a sanzioni che, per loro natura, non siano collegate al tributo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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