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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37117/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 febbraio 2026 della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per reati edilizi e paesaggistici relativi alla realizzazione abusiva di un manufatto descritto come sgabuzzino/lavatoio di circa 3 mq. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 e degli artt. 181 e 142 d.lgs. 42/2004, oltre a contraddittorietà della motivazione: sosteneva che l’opera fosse pertinenziale a un edificio principale regolarmente costruito, destinata a lavatoio, e che non spettasse alla difesa provarne la pertinenzialità. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi degli artt. 164 e 165 c.p., la sospensione condizionale subordinata alla demolizione, ritenendo inconferenti i riferimenti della Corte territoriale a frane, alluvioni e pericoli concreti rispetto a un manufatto di ridotte dimensioni e privo di porte e finestre. Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 133 c.p., l’inadeguatezza e la pretesa natura standardizzata della motivazione sul trattamento sanzionatorio, asseritamente riferita a una diversa fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti e tre i motivi generici, privi di adeguato supporto fattuale e giuridico e diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva escluso la pertinenzialità sulla base delle risultanze investigative e delle immagini satellitari, dalle quali risultava che il manufatto non compariva nel 2021 e costituiva una nuova costruzione con incremento volumetrico; la pertinenzialità era rimasta ipotetica e indimostrata. Quanto al secondo, ha giudicato non manifestamente illogica la motivazione che, in considerazione del territorio sismico, paesaggisticamente vincolato e soggetto a inedificabilità, nonché dei rischi per l’equilibrio idrogeologico, aveva ritenuto congrua e doverosa la demolizione quale condizione per la sospensione condizionale della pena. Quanto al terzo, ha ritenuto sufficiente la motivazione sul trattamento sanzionatorio, considerati l’entità dei fatti, la personalità dell’imputato e i limiti edittali, anche alla luce della possibilità di una motivazione sintetica per una pena collocata nel medio edittale. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente di sostituire la ricostruzione dei fatti o la valutazione probatoria dei giudici di merito con una diversa valutazione, purché la motivazione sia compatibile con il senso comune e rientri nei limiti della plausibile opinabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    quanto al motivo sub 1), la Corte d'appello, oltre ad evidenziare l'estrema genericità dell'impugnazione, ha evidenziato come l'assunto della pertinenzialità dell'opera, meramente ipotetico ed indimostrato, contrastasse con le risultanze probatorie in quanto l'attività investigativa aveva acclarato il manufatto in corso di edificazione non era una pertinenza da ristrutturare ma una nuova costruzioneassente nelle immagini estrapolate di Google Earth da cui si evinceva l'assenza della costruzione nel 2021

    La dedotta natura pertinenziale non basta a escludere la rilevanza penale dell’intervento quando le risultanze probatorie attestano che si tratta di una nuova costruzione, anziché della ristrutturazione di una pertinenza.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    quanto al motivo sub 1), la Corte d'appello, oltre ad evidenziare l'estrema genericità dell'impugnazione, ha evidenziato come l'assunto della pertinenzialità dell'opera, meramente ipotetico ed indimostrato, contrastasse con le risultanze probatorie in quanto l'attività investigativa aveva acclarato il manufatto in corso di edificazione non era una pertinenza da ristrutturare ma una nuova costruzioneassente nelle immagini estrapolate di Google Earth da cui si evinceva l'assenza della costruzione nel 2021

    Nel caso deciso, la censura relativa all’opera e alla sua pretesa pertinenzialità non ha superato il vaglio di legittimità perché la nuova costruzione risultava dalle prove e la doglianza non indicava elementi idonei a infirmare la motivazione di merito.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    quanto al motivo sub 2), poi, la Corte d'appello - dopo aver evidenziato come l'edificazione abusiva avesse inciso su un territorio altamente sismico, paesaggisticamente vincolato e sottoposto al vincolo di inedificabilità, determinasse una grave incisione sull'integrità dell'ecosistema e del paesaggio, divenendo altamente pericoloso in quanto pregiudizievole dell'equilibrio idrogeologico già compromesso, col rischio di frane, smottamenti ed alluvioni - aveva qualificato la condotta come particolarmente grave

    La presenza di un vincolo paesaggistico e le caratteristiche del territorio, insieme ai rischi per l’ecosistema e l’equilibrio idrogeologico, possono fondare la valutazione di particolare gravità dell’edificazione abusiva.

  • art. 164 c.p.

    quanto al motivo sub 2), poi, la Corte d'appello - dopo aver evidenziato come l'edificazione abusiva avesse inciso su un territorio altamente sismico, paesaggisticamente vincolato e sottoposto al vincolo di inedificabilità, determinasse una grave incisione sull'integrità dell'ecosistema e del paesaggio, divenendo altamente pericoloso in quanto pregiudizievole dell'equilibrio idrogeologico già compromesso, col rischio di frane, smottamenti ed alluvioni -, aveva qualificato la condotta come particolarmente grave e, con motivazione non manifestamente illogica, osservato come l'imposizione dell'obbligo demolitorio, quale condizione di operatività per la sospensione condizione della pena, apparisse non solo congrua ma doverosa al fine di evitare che l'abuso non venga eliminato e venga addirittura completato aggravando le conseguenze pregiudizievoli per il territorio

    La sospensione condizionale può essere subordinata all’obbligo di demolizione quando, in base alla gravità dell’abuso e alle conseguenze pregiudizievoli per il territorio, tale condizione risulti congrua e funzionale a impedirne la permanenza o il completamento.

  • art. 165 c.p.

    quanto al motivo sub 2), poi, la Corte d'appello - dopo aver evidenziato come l'edificazione abusiva avesse inciso su un territorio altamente sismico, paesaggisticamente vincolato e sottoposto al vincolo di inedificabilità, determinasse una grave incisione sull'integrità dell'ecosistema e del paesaggio, divenendo altamente pericoloso in quanto pregiudizievole dell'equilibrio idrogeologico già compromesso, col rischio di frane, smottamenti ed alluvioni -, aveva qualificato la condotta come particolarmente grave e, con motivazione non manifestamente illogica, osservato come l'imposizione dell'obbligo demolitorio, quale condizione di operatività per la sospensione condizione della pena, apparisse non solo congrua ma doverosa al fine di evitare che l'abuso non venga eliminato e venga addirittura completato aggravando le conseguenze pregiudizievoli per il territorio

    La demolizione può essere posta come condizione per la sospensione condizionale della pena quando la motivazione ne giustifica la necessità in relazione alla gravità dell’abuso e all’esigenza di rimuoverne le conseguenze.

  • art. 133 c.p.

    quanto, infine, al motivo sub 3), i giudici di appello hanno ritenuto, ancora una volta con motivazione e non manifestamente illogica che, con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado fosse ben motivata logica è commisurata all'entità dei fatti accertati e alla personalità dell'imputato; trattasi di motivazione che, pur nella sinteticità del suo apparato argomentativo, è comunque sufficiente a giustificare il modesto trattamento sanzionatorio irrogato, tenuto conto dei limiti edittali normativamente previsti per i reati in relazione ai quali è intervenuta condanna

    La motivazione sulla pena può essere sintetica, ma deve risultare coerente con l’entità dei fatti, la personalità dell’imputato e i limiti edittali; la censura di legittimità non è accolta quando la valutazione di merito non è manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    il controllo di legittimitàoperato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento

    Il sindacato di legittimità non serve a individuare la migliore ricostruzione fattuale né a sostituire la valutazione dei giudici di merito; verifica invece che la motivazione sia compatibile con il senso comune e non ecceda i limiti della plausibile opinabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione di un manufatto come pertinenza deve trovare riscontro nelle risultanze probatorie; se queste dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, la censura che ripropone la pertinenzialità in termini meramente ipotetici e senza critica effettiva della motivazione di merito è inammissibile.
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione dell’opera abusiva quando la motivazione, riferita alle caratteristiche del territorio e ai rischi per l’ambiente o l’equilibrio idrogeologico, giustifica la necessità di rimuovere l’abuso e prevenirne il completamento.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena può essere sintetica se consente di ricondurre la sanzione all’entità dei fatti, alla personalità dell’imputato e ai limiti edittali applicabili.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; il controllo riguarda la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti della plausibile opinabilità.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di giustificazione
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale

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