Cassazione Penale, Ordinanza n. 37000/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza dell'11 dicembre 2025 della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. Con l'unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricare il reato contestato in bancarotta preferenziale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non denunciava effettivamente un travisamento della prova né si confrontava con la motivazione d'appello, ma proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non formulasse una compiuta censura di legittimità e sollecitasse una ricostruzione alternativa non consentita in cassazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello resta confermata.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali; quando l'inammissibilità è dovuta a profili di colpa, comporta anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione alternativa dei fatti: il ricorrente deve formulare censure effettivamente riconducibili ai vizi deducibili in cassazione e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La mera doglianza motivazionale sulla ricostruzione probatoria, senza effettiva denuncia del travisamento della prova e senza confronto con la motivazione impugnata, non costituisce una compiuta censura di legittimità e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali; se l'impugnazione è colpevolmente proposta in modo evidentemente inammissibile, può conseguire anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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