Cassazione Penale, Ordinanza n. 37001/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in due anni e sei mesi di reclusione e confermando nel resto. Con il ricorso ha dedotto: 1) violazione degli artt. 157, 161 e 416-bis, comma 3, c.p., sostenendo che, nel calcolo della prescrizione, si sarebbe dovuto considerare l’effetto dell’attenuante prevista dall’art. 8 d.l. n. 152 del 1991; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al calcolo della pena, contestando il criterio seguito per applicare la cosiddetta dissociazione attuosa, le altre circostanze e gli aumenti per continuazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le attenuanti non incidono sul calcolo della prescrizione e, per i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il termine riprende a decorrere a ogni atto interruttivo senza il limite massimo previsto dall’art. 161, comma 2, c.p. Quanto alla pena, il calcolo seguito in primo grado era conforme al criterio per cui si effettua prima il bilanciamento delle circostanze soggette a comparazione e poi si applica l’attenuante speciale; la censura era inoltre manifestamente infondata e, non essendo stata proposta in appello, irritualmente dedotta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le attenuanti incidano sul calcolo della prescrizione e ha precisato che, per i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il termine prescrizionale riprende a decorrere a ogni atto interruttivo, senza il limite massimo dell’art. 161, comma 2, c.p. Ha ritenuto corretto il calcolo della pena: il giudice di primo grado aveva prima bilanciato le circostanze, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti e riducendo la pena per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. da dieci a otto anni; aveva poi applicato la diminuzione della metà per la dissociazione attuosa, gli aumenti per la continuazione e la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. La censura sulla pena era anche irritualmente proposta, perché non sollevata con l’atto di appello. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
le attenuanti non incidono sul calcolo della prescrizione (art. 157 cod. pen.)
Le circostanze attenuanti non incidono sulla determinazione del termine di prescrizione.
per i reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) il termine di prescrizione decorre nuovamente ad ogni atto interruttivo senza che operi il limite massimo di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen.
Per i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il termine prescrizionale riprende a decorrere a ogni atto interruttivo e non è soggetto al limite massimo dell’art. 161, comma 2, c.p.
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991(oggi dall'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale
L’attenuante speciale della dissociazione attuosa si applica dopo aver effettuato il giudizio di comparazione tra le altre circostanze concorrenti; la diminuzione speciale si calcola sulla pena risultante da quel giudizio.
per i reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) il termine di prescrizione decorre nuovamente ad ogni atto interruttivo senza che operi il limite massimo di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen.
La Corte richiama l’art. 416-bis, comma 1, c.p. per identificare la fattispecie aggravata cui si applica la regola sulla decorrenza della prescrizione a ogni atto interruttivo, senza il limite massimo previsto dall’art. 161, comma 2, c.p.
su detta pena ha compiuto l'ulteriore diminuzione ex art. 8 cit. della metà e gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., riducendola infine di un terzo per il rito abbreviato
Nel calcolo della pena effettuato nel caso concreto, dopo la diminuzione per la dissociazione attuosa sono stati applicati gli aumenti per la continuazione.
ragion per cui la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e, per vero, dedotta irritualmente con il ricorso poiché non prospettata con l'atto di appello
La Corte ritiene irritualmente dedotta in cassazione la censura di violazione di legge non proposta con l’atto di appello, richiamando il limite previsto dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è colposa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti non incidono sul calcolo del termine di prescrizione.
- Per i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il termine di prescrizione riprende a decorrere a ogni atto interruttivo senza che operi il limite massimo previsto dall’art. 161, comma 2, c.p.
- Quando concorrono l’attenuante speciale della dissociazione attuosa e altre circostanze soggette a bilanciamento, si procede prima al giudizio di comparazione tra queste ultime e poi si applica l’attenuante speciale sulla pena così determinata.
- È irritualmente dedotta in cassazione la censura di violazione di legge non proposta con l’atto di appello; nel caso deciso, la Corte ha rilevato anche la manifesta infondatezza della contestazione sul calcolo della pena.
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