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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 24 febbraio 2026 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. 159/2011, in relazione all'attualità della pericolosità sociale. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Con il terzo ha lamentato vizio di motivazione sulla durata della misura e mancata valutazione della sua proporzionalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, ipotesi non dedotta e comunque non ricorrente. Il decreto impugnato aveva dato conto dei numerosi delitti commessi dal proposto, oggetto di sentenze irrevocabili, della prossimità della condotta antigiuridica più recente, collocata nel 2024, e del fatto che la condotta non fosse mutata nonostante la detenzione. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la prospettazione difensiva sulla violazione di legge. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011

    nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello

    Il ricorso per cassazione contro il decreto d'appello in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge. Il vizio motivazionale è deducibile soltanto se la motivazione sia inesistente o meramente apparente, perché in tal caso viene in rilievo la violazione dell'obbligo di motivare.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011

    potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    L'obbligo del giudice d'appello di provvedere con decreto motivato consente di denunciare in cassazione la mancanza sostanziale di motivazione, equiparata a violazione di legge.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011

    potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La previsione dell'obbligo di motivazione del decreto d'appello permette di censurare in cassazione l'inesistenza o l'apparenza della motivazione come violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    In combinato disposto con le norme del procedimento di prevenzione, l'obbligo di motivare consente il ricorso per cassazione quando la motivazione sia inesistente o solo apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011

    tale ipotesi, che nella specie non è stata neppure dedotta, con evidenza non ricorre, atteso che il decreto impugnato ha dato conto dei numerosi delitti commessi negli anni dal prevenuto, oggetto di sentenze irrevocabili, della prossimità del suo più recente agire antigiuridico (collocato nel 2024), del fatto che egli non abbia mutato condotta pur a fronte della detenzione subita; il che palesa pure la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, nella parte in cui ha denunciato la violazione di legge

    Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la motivazione sulla pericolosità sociale, valorizzando i precedenti oggetto di sentenze irrevocabili, la condotta antigiuridica recente e la mancata modifica della condotta nonostante la detenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello

    Il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è deducibile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione, salvo che la carenza motivazionale sia tanto radicale da equivalere a violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è circoscritto alla violazione di legge e non consente di censurare ordinari vizi di motivazione.
  • La motivazione del decreto d'appello in materia di prevenzione può essere contestata in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto se inesistente o meramente apparente.
  • La presenza di una motivazione che esponga gli elementi rilevanti per la pericolosità sociale esclude la censura di motivazione apparente; nel caso esaminato, la Corte ha considerato pertinenti i precedenti definitivi, la prossimità temporale delle condotte antigiuridiche e la mancata modifica della condotta dopo la detenzione.
  • La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

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