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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37004/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. Secondo i fatti riportati, durante un controllo di polizia l'imputato, senza esibire documenti d'identità, aveva fornito generalità false e aveva dichiarato quelle corrette solo dopo che gli era stato comunicato che, per l'assenza di riscontri nella banca dati consultata, sarebbe stato condotto presso gli uffici di polizia per il fotosegnalamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 49 e 495 c.p. e dell'art. 27 Cost., in relazione al principio di offensività, e un vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e sull'esclusione del falso grossolano. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per il diniego della particolare tenuità del fatto. Con il terzo ha contestato la recidiva reiterata, denunciando la violazione degli artt. 99 e 133 c.p. e un vizio di motivazione. Con il quarto ha censurato, ai sensi dell'art. 69 c.p., l'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e ha invocato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti senza compiute censure di legittimità e senza denunciare il travisamento della prova; è stato inoltre giudicato manifestamente infondato quanto all'inidoneità dell'azione, poiché le false generalità furono fornite durante il controllo e quelle corrette solo dopo l'annuncio del possibile accompagnamento per il fotosegnalamento. Il secondo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva congruamente individuato nelle modalità dell'azione, commessa durante un controllo di polizia, ragioni per escludere la tenuità dell'offesa; la tesi della dichiarazione scherzosa e subito ritrattata contrastava con l'accertamento di merito. Il terzo motivo era generico e non censurava adeguatamente la motivazione sulla recidiva reiterata, anche alla luce della sentenza di primo grado. Il quarto era manifestamente infondato e privo di specificità: la Corte d'appello aveva correttamente applicato il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 c.p., mentre il ricorrente aveva invocato in modo generico un'interpretazione costituzionalmente orientata. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non indica una diversa statuizione sulla condanna penale.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. - ricorre in presenza di un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria della condotta a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ante e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto

    L'inidoneità dell'azione va valutata ex ante e in concreto in rapporto alla condotta originaria dell'agente; deve consistere in un'inefficacia assoluta, intrinseca e originaria, senza attribuire rilievo decisivo alle cautele della persona offesa o ad altri fattori estranei che abbiano impedito la lesione.

  • art. 495 c.p.

    nel caso in esame, l'imputato nel corso di un controllo di polizia ha fornito generalità false (non esibendo alcun documento di identità), dichiarando quelle corrette solo allorché gli è stato rappresentato (a seguito dei mancati riscontri nella banca dati consultata dagli operanti) che sarebbe stato condotto presso gli uffici di polizia per il fotosegnalamento

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla condotta di chi, durante un controllo di polizia, fornisce false generalità e comunica quelle corrette soltanto dopo che gli viene prospettato l'accompagnamento per il fotosegnalamento.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di merito ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto anche gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che le modalità dell'azione (cfr. art. 133, comma 1, cod. pen.) - posta in essere durante un controllo di polizia - abbiano determinato un'offesa non tenue

    Nel valutare la particolare tenuità del fatto rilevano le modalità della condotta, considerate anche ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; nel caso concreto, l'azione commessa durante un controllo di polizia è stata ritenuta espressiva di un'offesa non tenue.

  • art. 99 c.p.

    il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata - si affida ad asserti non specifici sui precedenti dell'imputato inidonei a censurare la decisione impugnata, alla luce pure di quanto esposto nella conforme sentenza di primo grado

    La censura sulla recidiva reiterata deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e con gli elementi relativi ai precedenti; mere affermazioni generiche non sono idonee a contestarla.

  • art. 133 c.p.

    la Corte di merito ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto anche gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che le modalità dell'azione (cfr. art. 133, comma 1, cod. pen.) - posta in essere durante un controllo di polizia - abbiano determinato un'offesa non tenue

    Le modalità dell'azione costituiscono elemento rilevante nella valutazione della gravità del fatto e, nel caso esaminato, hanno concorso a escludere la tenuità dell'offesa.

  • art. 69 c.p.

    la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 69, ult. comma, cod. pen., invocando in maniera generica un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma

    La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata deve confrontarsi con il limite posto dall'ultimo comma dell'art. 69 c.p.; la generica invocazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata non basta a censurare la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile a profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • L'inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. sussiste solo quando la condotta sia assolutamente, intrinsecamente e originariamente inefficace a produrre l'evento consumativo; la valutazione è ex ante e in concreto, riferita alla condotta originaria dell'agente, e non dipende da cautele della persona offesa o da altri fattori estranei che abbiano impedito la lesione.
  • La censura in cassazione che, senza denunciare il travisamento della prova né formulare compiute doglianze di legittimità, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non è idonea a investire la decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata considerando anche le modalità dell'azione ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.; una motivazione congrua sulle concrete modalità della condotta non è superata dalla mera contrapposizione di una diversa versione dei fatti.
  • Le censure sulla recidiva reiterata e sul bilanciamento delle circostanze devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; deduzioni generiche e l'astratto richiamo a un'interpretazione costituzionalmente orientata non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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