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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37009/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 23 dicembre 2025 della Corte d'appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato prescritte le imputazioni di bancarotta preferenziale di cui al capo 2 e, in parte, al capo 1, riqualificandone alcune condotte, e aveva rideterminato in senso più favorevole la pena per la residua bancarotta fraudolenta per distrazione, fissandola in due anni di reclusione. Con l'unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva escluso una prognosi favorevole in ragione dei precedenti penali; il ricorso non ne contestava la sussistenza, ma sosteneva che non fossero ostativi al beneficio e proponeva così una diversa valutazione di merito. Nella memoria difensiva l'imputato ha ribadito la fondatezza del ricorso e contestato la valutazione preliminare di inammissibilità comunicata con l'avviso di fissazione dell'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata: i precedenti erano stati richiamati, conformemente al diritto, quale elemento rilevante per la prognosi richiesta ai fini della sospensione condizionale, mentre il ricorrente si era limitato a prospettare una diversa valutazione di merito, non consentita in cassazione. La memoria non ha mutato l'esito: l'indicazione della causa d'inammissibilità nell'avviso ex art. 610, comma 1, c.p.p. costituisce una valutazione preliminare e orientativa, non vincolante per il collegio, e la memoria ha reiterato le medesime argomentazioni già ritenute inidonee. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l'evidente inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Restano ferme le statuizioni della sentenza d'appello, inclusa la declaratoria di prescrizione per le imputazioni di bancarotta preferenziale e la condanna per la residua bancarotta fraudolenta per distrazione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 2, n. 2, c.p.

    così indicando l'elemento - contemplato dall'art. 133, comma 2, n. 2), cod. pen. - cui ha attribuito rilievo

    La Corte considera i precedenti penali un elemento pertinente alla valutazione della personalità e alla prognosi sulla sospensione condizionale, se motivatamente valorizzato dal giudice di merito.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi»

    L'indicazione preliminare della causa di inammissibilità nell'avviso di fissazione dell'udienza non è una contestazione formale vincolante né limita i pieni poteri decisori del collegio.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito fondata su elementi rilevanti per la prognosi sulla sospensione condizionale, non contesti adeguatamente tali elementi e si limiti a proporne una diversa ponderazione, riservata al giudice di merito.
  • La valutazione dei precedenti penali può fondare il diniego della sospensione condizionale quando il giudice li valorizzi, nell'ambito della prognosi, quale elemento pertinente ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, c.p.
  • L'indicazione di una possibile causa d'inammissibilità nell'avviso di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 610, comma 1, c.p.p. ha carattere preliminare e orientativo: non è una contestazione formale vincolante e non limita i poteri cognitivi e decisori del collegio.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende è dovuto quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta preferenziale

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